Economia

Circolazione più facile per le opere d’arte di valore ridotto

Circolazione internazionale più agevole per le opere d’arte di valore non elevato. La Corte costituzionale, con la sentenza 51, depositata ieri, ha deciso alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar Lazio sulle «cose d’arte antica» (di autore deceduto, realizzate da più di 70 anni) di valore inferiore a 13.500 euro. Le norme censurate escludono queste opere sia dalla possibilità per l’interessato di far certificare le opere temporaneamente importate in Italia dall’estero sia dal potere dell’amministrazione di acquisire coattivamente quelle, stabilmente presenti in Italia, destinate all’esportazione all’estero. La Corte ha ritenuto fondate le questioni sulla certificazione e infondate quelle sull’acquisto forzoso.

Certificazione estesa

È stato quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 72, comma 1, del Codice dei beni culturali, nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda dell’interessato, l’ingresso nel territorio nazionale delle opere antiche di valore inferiore a 13.500 euro.

Differenza irragionevole

In particolare, la sentenza ha messo in evidenza la diseguaglianza nel trattamento delle cose d’arte antica importate temporaneamente, a seconda se abbiano valore superiore o inferiore alla soglia: la certificazione prevista per le sole opere di valore superiore a 13.500 euro, e il conseguente regime di favore che ne deriva (cioè l’applicazione di un procedimento agevolato per la riesportazione della cosa all’estero e l’esenzione dagli interventi di tutela del patrimonio culturale italiano durante la permanenza temporanea sul territorio nazionale), è irragionevolmente vietata per gli oggetti di valore inferiore, destinati a circolare tra i confini nazionali con più frequenza e facilità.

La declaratoria di illegittimità costituzionale è stata inoltre estesa alla norma che esclude la certificazione alle opere di autore vivente o realizzate da meno di 70 anni.

Limitato l’acquisto coattivo

Infine, la scelta legislativa di limitare il potere di acquisto coattivo ai soli oggetti d’arte antica (stabilmente presenti in Italia) di importo superiore a 13.500 euro costituisce un bilanciamento non irragionevole tra la protezione del patrimonio culturale e la tutela del diritto di proprietà; inoltre non pregiudica il buon andamento dell’amministrazione in termini di esercizio efficace della funzione di tutela.


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