Pos, addio ricevute: per documentare i pagamenti basta l’estratto conto
Estratti conto bancari al posto delle ricevute Pos per documentare i pagamenti elettronici effettuati da cittadini e imprese: le comunicazioni e la documentazione inviati, anche in formato digitale, da banche e intermediari finanziari potranno infatti essere utilizzati al posto delle ricevute cartacee, generate dai terminali abilitati ai pagamenti con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale. Rispettando, tuttavia, una duplice condizione:
- i documenti bancari dovranno intanto contenere le informazioni relative alle singole operazioni, e quindi data, importo e beneficiario;
- in secondo luogo, dovranno essere conservati secondo le tempistiche e le modalità all’articolo 2220 del Codice civile, e quindi per almeno dieci anni e, se in formato digitale, attivando sistemi di conservazione elettronica certificata.
La custodia fisica delle ricevute Pos risulta infatti particolarmente onerosa per le imprese ad alto volume di transazioni quotidiane. Si tratta perciò di una significativa semplificazione degli obblighi conservativi in tutti i casi in cui l’attestazione dell’avvenuto pagamento elettronico costituisce l’elemento che permette il riconoscimento della deducibilità di eventuali oneri, come le spese per trasferte o missioni, e quelle di rappresentanza.
La novità del Dl Pnrr
La nuova disposizione, dettata dall’articolo 8, comma 1 del Dl 19/2026 (Dl Pnrr, il cui voto di fiducia definitivo è atteso per oggi dall’aula del Senato), e non modificata in corso di conversione, riconosce invece come le ricevute cartacee Pos potranno essere integralmente sostituite dagli estratti conto bancari o da altra documentazione rilasciata dall’istituto di credito o dall’intermediario in base all’articolo 119 del Tub, Testo Unico Bancario.
Il riferimento alla documentazione anche in formato digitale abilita espressamente l’utilizzabilità e la successiva conservazione degli estratti conto trasmessi via home banking o app. In questo caso, trattandosi di documenti informatici, gli stessi dovranno essere inviati a un sistema di conservazione elettronica a norma per un periodo, anche qui, decennale. La relazione illustrativa al decreto precisa, inoltre, che la misura non pregiudica le attività di controllo delle autorità fiscali: la documentazione bancaria, in quanto tracciabile per definizione, continua a soddisfare il requisito di tracciabilità del pagamento.
Il processo di digitalizzazione
Viene confermato così, in maniera evolutiva, il quadro già delineato dalla prassi dell’agenzia delle Entrate per i modelli dichiarativi 730 e Redditi: l’estratto conto era già stato individuato come possibile prova del pagamento tracciabile, seppure in via opzionale, residuale e non aggiuntiva. L’impressione è quella di un’accelerazione verso la piena digitalizzazione dei documenti di spesa: l’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, già prevede la possibilità di emettere, previo accordo con il destinatario, lo scontrino in forma elettronica, garantendone autenticità e integrità. La Risoluzione della commissione Finanze della Camera n. 7-00286, del 17 giugno 2025, ha inoltre già impegnato il Governo ad adottare misure con obbligo per i registratori telematici di generare e trasmettere digitalmente il documento all’acquirente.
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