Società

Un alunno di dieci anni si infortuna alla caviglia, la madre chiede 13mila euro, ma il giudice rigetta la domanda: “Dinamica poco chiara, mancano le prove”

Il 5 dicembre 2019, in una scuola, un bambino di dieci anni cade in classe battendo la caviglia destra. L’incidente avviene intorno alle ore 15,00, dopo il rientro dalla mensa. I ragazzi stanno riordinando il materiale per iniziare l’attività pomeridiana, sotto la supervisione dell’insegnante.

Il bambino si allontana dal banco per gettare della carta e, mentre torna al suo posto, cade. Il dolore alla caviglia è immediato. La madre, avvisata dall’insegnante, arriva a scuola e porta via il figlio.

Nei giorni successivi, le visite mediche confermano un trauma distorsivo con edema osseo al malleolo tibiale. Niente fratture, ma il bambino deve tenere un tutore bivalve e usare le stampelle per quasi un mese. I medici prescrivono trenta giorni di riposo assoluto e trenta giorni con attività ridotta al cinquanta per cento. Il danno biologico permanente viene stimato al cinque per cento.

Il caso

La madre del bambino, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, decide di citare in giudizio il Ministero dell’Istruzione, ritenuto l’unico soggetto legittimato a rispondere per conto della scuola pubblica. La richiesta di risarcimento ammonta a 13.037 euro, comprensivi del danno biologico, dei giorni di incapacità lavorativa della madre che ha assistito il figlio e delle spese mediche pari a 193,73 euro.

Secondo la ricostruzione della famiglia, la caduta sarebbe stata causata da oggetti lasciati incustoditi lungo il corridoio tra i banchi. Per sostenere questa versione, la madre produce la relazione dell’insegnante presente al momento del sinistro, i referti medici del Pronto Soccorso e una consulenza medico-legale che attesta il nesso causale tra l’incidente e le lesioni riportate.

La scuola si costituisce in giudizio e contesta la ricostruzione dell’attrice. L’insegnante, nel rapporto scritto subito dopo l’accaduto, racconta che i ragazzi stavano riordinando l’aula e che l’alunno, mentre tornava al suo posto, è caduto urtando accidentalmente la caviglia. La stessa insegnante precisa che l’incidente si è verificato in modo imprevedibile e repentino, sotto la sua sorveglianza, e che non c’erano zaini o altri ostacoli sul percorso.

L’assicurazione della scuola, interpellata dall’istituto, offre soltanto il rimborso delle spese mediche, circa 193 euro, rifiutandosi di riconoscere qualsiasi altro indennizzo. La famiglia rifiuta la proposta e prosegue per via legale.

Durante il processo, l’insegnante viene ascoltata come testimone. Conferma quanto già scritto: il bambino era andato a gettare un foglio di carta e mentre tornava al posto è caduto. Ammette di non aver visto esattamente la caduta, ma solo di averla notata con la coda dell’occhio. Esclude ancora una volta la presenza di ostacoli. Nessun compagno ha spinto il bambino.

Le motivazioni del giudice

Il giudice affronta la questione partendo da un principio giuridico consolidato: quando un alunno si procura un danno da solo, senza il coinvolgimento di terzi, la responsabilità della scuola è di tipo contrattuale. Questo significa che la scuola è considerata inadempiente rispetto a un obbligo di vigilanza che deriva dall’iscrizione dello studente. La Cassazione, con la sentenza numero 18615 del 2015, ha stabilito che “la responsabilità della scuola e del personale scolastico per i danni da autolesione provocati dall’alunno è di tipo contrattuale”.

Il tribunale richiama anche un’altra pronuncia della Cassazione, la numero 33392 del 2025, secondo cui “il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l’orario scolastico, ma anche che è stato causato dall’omissione di controllo o dalla colpa dell’insegnante”. In altre parole, per ottenere il risarcimento non basta provare che l’incidente è accaduto a scuola: bisogna dimostrare che l’insegnante avrebbe potuto evitarlo e non lo ha fatto.

L’esame degli atti mostra che la ricostruzione della famiglia non è supportata da prove sufficienti. La versione iniziale parlava di oggetti lasciati incustoditi, ma l’unica testimone presente, l’insegnante, ha sempre escluso questa circostanza. La dinamica della caduta rimane poco chiara: non si capisce se il bambino abbia inciampato, abbia battuto il piede contro qualcosa o sia semplicemente scivolato. E senza una ricostruzione precisa del fatto storico, non è possibile accertare se ci sia stata una mancanza di vigilanza.

Il giudice cita la sentenza della Cassazione numero 14910 del 2018, che sottolinea come “l’ambito di responsabilità entro cui un soggetto è chiamato a rispondere della sua condotta non può essere riferito a fatti alternativi e tra loro incompatibili, o ancor solo descritti in maniera evanescente”. La pronuncia aggiunge che “se si ammettesse la possibilità di imputare a un soggetto un fatto diversamente accaduto sotto lo stesso titolo di responsabilità, una volta provata l’infondatezza di una prima versione, si cadrebbe in un’aperta violazione del principio del giusto contraddittorio”.

Sulla base di queste considerazioni, il tribunale rigetta la domanda di risarcimento per difetto di prova. Vengono respinte anche le eccezioni preliminari sollevate dalla scuola, che aveva contestato la propria legittimazione a stare in giudizio.


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