Società

Sospesa la punizione del ragazzo di terza media: niente stop alle gite e voto di comportamento salvo. Per i giudici la scuola ha punito senza avere tutte le carte in regola. Ecco perché

Le punizioni scolastiche non piacciono mai a nessuno. Ma quando arrivano senza una motivazione chiara e senza aver raccolto prima le prove, un giudice può annullarle. Succede a Lecce, dove il TAR per la Puglia ha sospeso una sanzione disciplinare pesante contro un ragazzo che frequenta la terza media. I genitori hanno fatto ricorso e, almeno per ora, hanno vinto.

Il caso

Tutto parte da un episodio avvenuto all’interno di un istituto comprensivo della provincia di Lecce. Un alunno di terza media si vede arrivare una comunicazione del dirigente scolastico datata 3 marzo: tre giorni di sospensione con obbligo di frequenza, niente visite guidate e viaggi di istruzione, e una penalizzazione nel giudizio di comportamento. Il provvedimento riprende alla lettera quanto deciso qualche settimana prima dal consiglio di classe, riunito il 6 febbraio.

A fare ricorso sono i genitori del ragazzo, che si rivolgono al Tar con l’aiuto di un legale. Nel mirino finiscono non solo il provvedimento finale del dirigente, ma anche il verbale del consiglio di classe, una comunicazione interna del 10 febbraio e persino una nota di “chiarimenti” firmata dal dirigente il 12 marzo successivo. Il bersaglio è chiaro: la scuola ha punito senza seguire le regole.

Contro di loro si costituisce in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.

Le motivazioni del giudice

I magistrati spiegano, nella loro ordinanza, che già a un primo esame, quello tipico delle misure cautelari, il ricorso merita attenzione.

Il punto debole della scuola è doppio. Da un lato, la denuncia degli insegnanti che ha portato alla sanzione è stata acquisita solo il 13 febbraio, cioè dopo la riunione del consiglio di classe del 6 febbraio. Dall’altro, anche la relazione di un professore – che comunque racconta fatti sentiti dire da altri – arriva soltanto il 13 aprile, due mesi dopo l’accaduto. Per il giudice c’è un chiaro “deficit di motivazione e di istruttoria”.

Secondo il Tar, né dal verbale del consiglio né dal provvedimento finale si capisce se la scuola abbia tenuto conto della situazione personale dello studente, compresa la sua condotta negli anni precedenti. Eppure l’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 249 del 1998 lo richiede espressamente.

Quanto al rischio di un danno grave nell’attesa del giudizio definitivo, i magistrati lo vedono eccome. Per un ragazzo di terza media, saltare le uscite didattiche e vedersi penalizzare il voto di comportamento rischia di compromettere l’ammissione all’esame di Stato finale. Così il tribunale ha deciso: la sanzione viene sospesa in via cautelare, in attesa della sentenza definitiva che dovrebbe arrivare a gennaio 2027.


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