Sì o No? Prima leggi questo: la guida rapida al referendum sulla giustizia
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?». Come al solito, il quesito non ci dice praticamente nulla e rimanda alle fonti, quindi andiamo avanti.
Testo originale – Gazzetta Ufficiale
Ecco il testo integrale della legge costituzionale, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025. Il provvedimento si intitola: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
Art. 1
(Modifica all’articolo 87 della Costituzione)
All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».
Art. 2
(Modifica all’articolo 102 della Costituzione)
All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».
Art. 3
(Modifica dell’articolo 104 della Costituzione)
L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 104. – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Ne fanno parte di diritto il Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono, per un terzo, nominati dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio e, per due terzi, estratti a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure stabiliti dalla legge. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
Art. 4
(Modifica dell’articolo 105 della Costituzione)
L’articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 105. – Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti riguardanti i magistrati».
Art. 5
(Istituzione dell’Alta Corte)
Dopo l’articolo 105 della Costituzione è inserito il seguente: «Art. 105-bis. – L’Alta Corte è competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati giudicanti e requirenti ordinari. L’Alta Corte è composta da quindici giudici:
tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune tra soggetti in possesso dei medesimi requisiti;
sei estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità; tre estratti a sorte tra i magistrati requirenti con i medesimi requisiti. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento. I giudici durano in carica quattro anni e l’incarico non è rinnovabile. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per il merito, dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso alla decisione impugnata. Le sentenze emesse in sede di impugnazione sono definitive e possono essere impugnate per cassazione solo per violazione di legge».
Art. 6
(Modifica all’articolo 106 della Costituzione)
All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione, le parole «Consiglio superiore della magistratura» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio superiore della magistratura giudicante».
Art. 7
(Modifica all’articolo 107 della Costituzione)
All’articolo 107 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura di appartenenza, adottata per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso».
Art. 8
(Disposizioni transitorie)
Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi le norme vigenti. Per gli esperti, la fonte ufficiale dovrebbe bastare per farsi un’idea; ma per tutti coloro che, come me, non masticano il legalese, la questione si fa ostica. Per tale motivo, questo punto è una sintesi semplificata, più comprensibile anche per chi non sia esperto; è bene ricordare comunque che è sempre preferibile leggere i testi originali: le fonti sono importanti e qualunque cosa, senza fonti, è sempre da prendere con le pinze, anche se detta da persone competenti, che possono purtroppo essere ideologizzate, come si sta vedendo in questi giorni.
Ho diviso la questione in punti fondamentali, riportando anche i miei commenti.
- a) Art. 104 (Composizione e autonomia)
La magistratura è un ordine autonomo e indipendente, ma viene divisa in carriera giudicante e carriera requirente.
Commento: attualmente giudici e PM appartengono alla stessa categoria. Per quanto il passaggio sia limitatissimo, possibile una sola volta, comunque giocano nella stessa squadra. Insomma, immagina la difesa come il Napoli e l’accusa come la Juventus. Arriva l’arbitro e noti che indossa la maglia bianconera. Sia chiaro, l’arbitro giurerà sul suo onore che sarà imparziale e che non farà nulla a svantaggio del Napoli finché questo giocherà pulito e rispetterà le regole; ma, intanto, la maglia non la toglie e scopri addirittura che fa parte proprio della squadra avversaria. A te, da tifoso, una situazione del genere andrebbe bene? E perché dovrebbe andarti bene quando sei imputato o membro del collegio difensivo? Non so come sia possibile non vedere la stortura di un sistema italiano che, banalmente, non funziona.
- b) Istituzione di due CSM
Non esiste più un unico Consiglio superiore della magistratura. Vengono istituiti:
- CSM giudicante, presieduto dal Presidente della Repubblica;
- CSM requirente, presieduto dal Presidente della Repubblica.
Commento: ovviamente, se ci sono due organizzazioni, devono esserci due organi amministrativi. Anche qui non vedo il problema.
- c) Composizione dei CSM
I membri “laici”, nominati dal Parlamento, e quelli “togati”, magistrati, sono scelti tramite sorteggio, con modalità definite dalla legge ordinaria, per ridurre il peso delle correnti interne alla magistratura.
Commento: questo, secondo me, è il vero problema della magistratura: le correnti.
Il potere giudiziario dovrebbe essere scevro da qualunque influenza esterna, politica e ideologica. Io dovrei essere giudicato oggettivamente in base alle mie azioni, non in base a ciò che penso o al partito di appartenenza. Uso il condizionale perché non è così, e lo posso dire liberamente per due ottimi motivi. L’uomo non è una macchina. Noi tutti siamo figli del nostro tempo e della nostra educazione e, di fronte a una legge interpretabile, è ovvio che il nostro essere influenzerà le nostre decisioni. Se il primo punto è anche figlio di leggi fumose e lacunose (ma, in fondo, che cosa ci si può aspettare se mandiamo degli analfabeti funzionali in Parlamento?), esiste un secondo punto, che è una contraddizione in termini: le correnti politiche. In magistratura esistono veri e propri partiti d’ispirazione politica, e tutto questo in un organo che dovrebbe essere apartitico e apolitico. Dato che attualmente il CSM è sia organo amministrativo – il quale, ad esempio, decide le promozioni – sia organo giudicante, ed è eletto tramite correnti che possono usare due pesi e due misure, il pericolo di avere una magistratura più guidata dall’ideologia che dall’oggettività è enorme. Inoltre, si creano veri e propri blocchi di potere difficili da scardinare, che possono influenzare in maniera determinante anche avversari politici fuori dalla magistratura.
In fondo, basta un avviso di garanzia utilizzato come bomba a tempo, cosa che conosciamo bene e che viene descritta anche nel libro di Palamara, la cui lettura consiglio caldamente. Il sorteggio che cosa cambia? Banalmente, appartenere o meno a una corrente non conterà più nulla, poiché è impossibile conoscere a priori chi verrà estratto; quindi si spezzerebbe un sistema di potere che non sarebbe mai dovuto esistere. Anche qui non comprendo le ragioni del “No”: gli unici che ci vanno a perdere sono i politici che utilizzavano la magistratura come arma e quei magistrati che avevano basato il loro sistema di potere sulla politica. Il timore che la politica metta le mani su questo CSM è infondato, poiché numeri e proporzioni tra togati e laici restano uguali a prima.
- d) L’Alta Corte disciplinare (Art. 105-bis)
Viene istituito un nuovo organo giurisdizionale competente per i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, esterno ai due CSM.
È composta da:
- membri nominati dal Presidente della Repubblica;
- membri estratti a sorte da elenchi compilati dal Parlamento;
- magistrati estratti a sorte, sia giudicanti sia requirenti.
Commento: come dovresti sapere, il CSM non è solo un organo amministrativo, ma anche giudicante. Adesso immagina di far parte sempre della squadra del Napoli: hai giocato quella famosa partita e hai subito un’ingiustizia da quell’arbitro che indossava la maglia della Juventus. Ti rivolgi alla giustizia sportiva e tutti, dal primo giudice all’usciere, indossano la maglia della Juventus.
Siamo franchi: quale credibilità può avere una situazione del genere?
Attualmente, nella magistratura, l’organo amministrativo è fuso con quello giudicante, eletto tramite correnti e potenzialmente incline a usare due pesi e due misure, senza rispondere a nessuno. Con un sorteggio sarà molto più difficile che un magistrato giudicante appartenga alla stessa corrente di quello sottoposto a giudizio. Ma come sarà composta questa Alta Corte? Su 15 componenti, 9 saranno togati, sempre estratti a sorte; 6 laici: 3 nominati dal Presidente della Repubblica e 3 estratti a sorte dal Parlamento. Tutti dovranno avere almeno 20 anni di esperienza nelle rispettive materie; i togati dovranno appartenere, o essere appartenuti, alla Cassazione. Nessuno potrà ricoprire incarichi parlamentari.
- e) Considerazioni finali
Personalmente non comprendo come si possa votare “No”. Per portare giustizia e pulizia nella magistratura abbiamo bisogno di queste regole, che appaiono migliorative; non riesco a vedere alcun lato negativo. L’indipendenza della magistratura resta garantita, mentre l’eliminazione delle correnti addirittura la rafforzerebbe, perché è grazie a queste che si crea la commistione tra politica e magistratura. A chi sostiene che queste regole siano incostituzionali e che consegnerebbero la magistratura ai fascisti rispondo con un dato storico: l’unione delle carriere inquirente e giudicante è avvenuta nel 1941 con l’ordinamento Grandi, sotto il regime fascista. È stata dunque l’unione delle carriere a essere introdotta in epoca fascista, non la divisione. Volendo prendere in esame le ragioni del “No”, non riesco a individuare alcun punto logico e condivisibile. Esse si dividono essenzialmente in due filoni: andare contro il Governo Meloni e la presunta possibilità che la politica prenda il controllo della magistratura. Sul primo punto stendiamo un velo pietoso: è assurdo che una riforma venga giudicata non nel merito ma in base alla sua origine. Sul secondo, non ho mai letto motivazioni puntuali che spieghino in che modo concreto la politica metterebbe le mani sulle toghe. Per fare un esempio delle ragioni del “No”, ho riportato il testo integrale di quanto il professor Barbero – che stimo molto – ha detto in un suo video in cui esprime tutte le sue riserve. Il video è stato poi censurato da Facebook perché considerato fake news. C’è stata la consueta alzata di scudi; tuttavia, alcune inesattezze sono palesi e ne mostrerò alcune nei commenti.
Cominciamo con la trascrizione testuale.
«Ci ho messo un po’ a decidere di girare questo video in cui spiego le ragioni per cui voterò No. E ci ho messo un po’ perché questa ormai è diventata una battaglia politica fra destra e sinistra, fra un governo di destra che vuole far passare la riforma e la sinistra che cerca di scongiurarla, e a me non sembra che sia compito mio intervenire in scontri di questo tipo. Certo, io sono di sinistra, e questo lo sanno tutti quelli che mi conoscono; ma proprio per questo, che bisogno c’è e a cosa serve che io dica anch’io che voterò No? Sai che novità». Bisogna concedere che l’inizio è estremamente sincero: il professore si dichiara di parte e questo dovrebbe già metterci in guardia sulla dichiarata faziosità ideologica del video.
Barbero continua:
«Però poi, studiando un po’ da vicino la questione, una cosa che mi è venuta voglia di dire è questa. Intanto, che il referendum non è sulla separazione delle carriere fra pubblici ministeri e giudici. La separazione di fatto c’è già. Già adesso il magistrato che prende servizio decide in quale dei due ruoli lavorare e può cambiare una sola volta nella vita, e pochissimi lo fanno». È vero che i cambi di carriera sono rari, ma questo passaggio è quanto meno opinabile, poiché il problema che giudici e PM appartengano alla stessa categoria è molto sentito. Al massimo si può dire che il referendum non riguarda solo questo, ma considerarlo secondario è errato.
Prosegue:
«Al centro della riforma c’è la distruzione del Consiglio Superiore della Magistratura così com’era stato voluto dall’Assemblea Costituente. E allora spieghiamoci: il CSM è l’organo di autogoverno dei magistrati, con funzioni anche disciplinari. Cioè fa qualcosa che prima, sotto il regime fascista, faceva il Ministro della Giustizia. Era il Ministro, cioè il governo, cioè la politica, che sorvegliava la magistratura e che, nel caso, la sanzionava. I padri costituenti vedevano benissimo che la separazione dei poteri è una garanzia indispensabile di democrazia, che il cittadino non è sicuro se si trova davanti inquirenti e giudici che prendono ordini dal governo e che possono essere puniti dal governo. Per questo la Costituzione prevede che il CSM sia composto per due terzi da magistrati ordinari eletti dai colleghi e per un terzo da professori di giurisprudenza e avvocati di grande esperienza, i cosiddetti membri laici, eletti dal Parlamento». Il CSM resta composto nelle medesime proporzioni e non può essere influenzato dal governo, mantenendo la sua indipendenza come prima. Considerando che le carriere verrebbero divise, con la conseguente creazione di due CSM, non si comprende come possano risultare indeboliti o maggiormente controllabili.
«La giustificazione di questa misura pazzesca, che non si usa in nessun organo di grande responsabilità, è che la magistratura è politicizzata e che quando vota elegge i rappresentanti delle sue diverse correnti. E questo si vorrebbe evitarlo». Le correnti esistono; vi sono magistrati che hanno più conoscenze e potere al loro interno e che, presumibilmente, vengono eletti più facilmente. Nulla di nuovo. Tuttavia, in questo modo la politica può avere indicazioni sulla direzione delle elezioni e un’eventuale corrente “amica” potrebbe utilizzare due pesi e due misure. Con il sorteggio è praticamente impossibile sapere in anticipo chi verrà scelto. Inoltre, anche ammesso che l’estratto sia “amico”, non è detto che possieda le connessioni necessarie per incidere. Se la politica volesse interferire, dovrebbe riuscirci in due CSM e nell’Alta Corte, controllando tre luoghi invece di uno, cosa estremamente complessa. «A me sembra che questi organismi saranno per forza di cose organismi dove il peso della componente politica sarà molto superiore. Dove di fatto il Governo potrà di nuovo, come in uno Stato autoritario, dare ordini ai magistrati e minacciarli di sanzioni». Questo è inesatto: le proporzioni restano invariate e anche l’Alta Corte prevede una maggioranza di togati. «Io la penso diversamente. E per questo voterò No». Il professore è libero di votare come ritiene, ma le motivazioni addotte, a voler concedere il beneficio della buona fede, appaiono basate su una lettura parziale della riforma. Concludo con un invito: esercitare il diritto di voto è sacrosanto, così come accettare decisioni contrarie. Tuttavia, qualunque sia la scelta, sarebbe auspicabile che fosse compiuta con consapevolezza, dopo aver compreso e interiorizzato ciò che la riforma realmente prevede.




