Trasferimento negato per i debiti formativi? Il TAR: “Conta la condizione dello studente, non l’organizzazione scolastica. La salute viene prima”

Dietro questa storia ci sono un ragazzo, la sua famiglia e un anno scolastico diventato impossibile da affrontare.
Lo studente frequentava la prima classe di un liceo scientifico statale a Milano quando ha ricevuto una diagnosi di bisogni educativi speciali: ansia generalizzata, sintomi fisici legati allo stress, bassa autostima e momenti di blocco cognitivo davanti alle verifiche.
La scuola aveva preparato un Piano Didattico Personalizzato, ma secondo i genitori non era stato applicato fino in fondo. Tra gennaio e giugno il ragazzo ha sostenuto quarantotto verifiche, undici delle quali concentrate in appena venti giorni di maggio, con quattro prove in quattro giorni consecutivi. A giugno è arrivata anche una nota disciplinare, che lui ha vissuto come ingiusta. Alla fine dell’anno sono emersi due debiti formativi, in matematica e latino.
La neuropsichiatra infantile che lo segue ha parlato di un quadro di acuzie da disturbo d’ansia e stress da prestazione, legato proprio all’ambiente scolastico, raccomandando un inserimento immediato in un contesto diverso e più inclusivo. Un liceo paritario si è detto pronto ad accoglierlo e a gestire il recupero delle due materie.
A quel punto la famiglia ha chiesto il nulla osta al trasferimento. La dirigenza della scuola di provenienza ha risposto di no, spiegando che le prove di recupero dovevano svolgersi presso il consiglio di classe originale. I genitori hanno così fatto ricorso al Tar, chiedendo anche che venisse riconosciuto l’obbligo della scuola di rilasciare quel documento.
Le motivazioni del giudice
Il Tar, con la sentenza 4206/2026, depositata lo scorso 11 settembre, ha dato loro ragione, concentrandosi su due dei cinque motivi presentati. Il cuore della decisione è l’articolo 4, comma 10, del Dpr 249 del 1998, una norma che permette l’iscrizione a un’altra scuola anche in corso d’anno quando la situazione obiettiva della famiglia sconsiglia il rientro nella comunità scolastica di appartenenza.
Secondo il collegio, il nulla osta non è un favore che la scuola concede, ma un atto dovuto: l’istituto di partenza può solo verificare che lo studente sia in regola con la condotta e con le tasse, senza entrare nel merito delle ragioni del trasferimento.
Come si legge nella sentenza, “l’unica valutazione di compatibilità possibile per la scuola ‘cedente’ consiste nella certificazione della regolarità della condotta del discente e del rispetto della normativa fiscale” (Tar Milano, sentenza n. 4206/2026).
Il principio per cui sono gli stessi professori a verificare il recupero dei debiti non è assoluto: la norma del 1998 rappresenta un rimedio eccezionale, pensato proprio per i casi in cui restare in quell’ambiente mette a rischio la salute dello studente.
La presenza di due debiti formativi, quindi, non può diventare un muro insuperabile quando esiste una documentazione medica che attesta l’incompatibilità ambientale e quando la nuova scuola si dichiara disponibile a prendersi carico del percorso di recupero.
Il Tar ha annullato il provvedimento e ha ordinato alla scuola di pronunciarsi di nuovo sull’istanza, valutando se il quadro clinico presentato dai genitori integri davvero i presupposti previsti dalla legge.
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