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Frattura al naso in classe per l’alunno, i genitori fanno causa alla scuola: perdono e devono pagare 5mila euro di spese

Una bambina di sei anni, durante un normale giorno di scuola, cade in aula e si frattura le ossa del naso. I genitori, convinti che la colpa sia della scuola per mancata vigilanza, decidono di fare causa all’istituto.

Il Tribunale di Siracusa, dopo aver ascoltato i testimoni, ha invece stabilito che l’incidente è stato un evento improvviso e inevitabile, che nessuna misura precauzionale avrebbe potuto evitare. La domanda di risarcimento è stata rigettata e i genitori dovranno pagare le spese legali.

La vicenda risale al 27 aprile 2021. La minore, che all’epoca frequentava la scuola primaria, ha riportato una frattura scomposta delle ossa nasali durante l’orario scolastico. L’incidente ha richiesto il ricovero e un intervento chirurgico, lasciando anche postumi permanenti.  I genitori hanno attribuito l’accaduto a un difetto di vigilanza del personale docente, sostenendo che la bambina fosse stata spinta da un compagno in assenza dell’insegnante in aula. La scuola, invece, ha sempre parlato di una caduta autonoma e improvvisa, avvenuta in presenza dell’insegnante, senza che questi potesse fare nulla per impedirla.

Il caso

I genitori della bambina hanno citato in giudizio l’istituto scolastico, chiedendo il risarcimento dei danni. La loro ricostruzione si basava in gran parte su quanto appreso da una madre di una compagna di classe, che aveva parlato di una spinta ricevuta dalla bambina. Per dimostrare la loro tesi, hanno chiesto di ascoltare alcuni testimoni. La scuola, costituitasi in giudizio, ha contestato ogni addebito, sostenendo che l’incidente era stato del tutto accidentale e che l’insegnante era presente in aula al momento della caduta.

Nel corso del processo, il giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio per accertare l’entità dei danni, ma la decisione finale si è basata principalmente sulle testimonianze raccolte. È stata anche formulata una proposta conciliativa da parte del giudice, che suggeriva un accordo per una somma complessiva di circa 8.800 euro, ma la scuola ha rifiutato. La causa è proseguita fino alla decisione finale, arrivata il 12 marzo 2026.

Le motivazioni del giudice

Il giudice, con la sentenza n. 510 del 13 marzo scorso, ha rigettato la domanda degli attori, ritenendo che la scuola avesse fornito la prova liberatoria della propria responsabilità. Il punto di partenza è un principio di diritto consolidato: la responsabilità dell’istituto scolastico per i danni che gli alunni procurano a se stessi ha natura contrattuale, non extracontrattuale.

Come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 9436 del 2002), l’iscrizione a scuola determina “l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo”.

Ciò significa che, mentre i genitori devono provare che il danno si è verificato durante il rapporto scolastico, spetta alla scuola dimostrare che l’evento è stato determinato da una causa a essa non imputabile.

Nel caso specifico, i genitori hanno assolto al loro primo onere: il danno si è verificato in aula, durante l’orario scolastico. Il problema è la dinamica. La testimone principale di parte attrice, la nonna della bambina, ha riferito di aver appreso da una mamma di una compagna, di cui non ricordava nemmeno il nome, che la nipote era stata spinta.

Una testimonianza per sentito dire, che il giudice ha ritenuto del tutto inidonea a provare il fatto storico. Al contrario, le due insegnanti presenti in aula, ascoltate come testi dalla scuola, hanno offerto una “ricostruzione coerente e convergente dell’accaduto, descrivendo una caduta improvvisa della minore mentre si muoveva autonomamente, in un contesto di ordinaria attività didattica”.

Il giudice ha quindi attribuito maggior valore a queste testimonianze, perché provenienti da fonti dirette di conoscenza. La caduta è stata repentina e imprevedibile, avvenuta in presenza dell’insegnante e senza situazioni di pericolo percepibili in anticipo. L’obbligo di vigilanza, precisa la sentenza, “non può essere inteso come controllo continuo e individuale di ogni gesto del minore”. Nessuna misura organizzativa o disciplinare avrebbe potuto impedire l’incidente, che va quindi qualificato come evento inevitabile.

La domanda risarcitoria è stata integralmente rigettata. I genitori, oltre a non ottenere alcun risarcimento, sono stati condannati a pagare le spese legali della scuola, liquidate in 5.077 euro per compensi professionali, oltre a Iva, Cpa e spese generali, e anche le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

In caso di incidente a scuola, dunque, la sola presenza di un infortunio non basta a dimostrare la colpa dell’istituto, e le voci raccolte per sentito dire non hanno il peso di una testimonianza oculare.


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