Economia

Le fondazioni ordinistiche restano fuori dal Registro Ets

Le fondazioni costituite o controllate dagli Ordini professionali restano fuori dal perimetro del Registro del Terzo settore.

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Lo ribadisce la nota 13041 del 14 agosto, con cui il ministero del Lavoro torna sul tema degli enti esclusi dal perimetro del Codice del Terzo settore, questa volta rispondendo a un quesito posto dalla Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni.

La posizione del Ministero

Il Ministero muove dalla qualificazione degli Ordini e dei Collegi professionali come enti pubblici non economici ad appartenenza necessaria, confermata a più riprese da giurisprudenza costante di Corte costituzionale, Cassazione e Consiglio di Stato e ricondotta espressamente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.

Proprio su questa qualificazione la Commissione aveva sollevato un dubbio, richiamando l’articolo 12-ter del decreto legge 75/2023, che esonera gli Ordini in equilibrio economico-finanziario dalle sole misure di contenimento della spesa pubblica: una disposizione, chiarisce la nota, che nulla toglie alla natura pubblicistica degli Ordini e dunque non incide affatto sul divieto di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, esteso anche agli enti da essi diretti, controllati o coordinati.

La stessa obbligatorietà di iscrizione all’Albo, funzionale alla tutela di un interesse pubblico, differenzia strutturalmente gli Ordini dalle associazioni professionali ad appartenenza volontaria, disciplinate dalla legge 4/2013 sulle professioni non organizzate.


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