Condominio, non tutte le telecamere irregolari obbligano al risarcimento
Le telecamere in condominio devono essere posizionate in modo mirato e proporzionato, evitando qualsiasi ripresa eccedente. In caso di mancato rispetto di tale criterio, il danno non patrimoniale, anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, deve comunque essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento, prova che può essere data anche a mezzo di presunzioni semplici. È quanto precisa il Tribunale di Aversa, nel casertano, sezione 2, nella sentenza 2616 del 19 luglio 2026.
L’ordine di rimozione dell’impianto irregolare
A dare avvio al giudizio l’azione intentata da alcuni condòmini che chiedevano la rimozione di telecamere private per violazione della privacy e rimozione e/o spostamento dei vasi dalle scale condominiali per ingombro e intralcio al passaggio, il tutto installato su pianerottoli e su parti comuni, chiedendo il conseguente risarcimento del danno. Deducevano la violazione della riservatezza per le riprese effettuate verso la porta di casa e per un controllo sistematico degli spazi indicati. Il risarcimento dei danni discendeva anche dal provvedimento cautelare emesso nel giudizio ex articolo, 700 Codice procedura civile, con cui veniva ordinata la rimozione degli apparati di ripresa.
Si costituivano i coniugi proprietari dell’impianto, denunciando la vessatorietà della domanda definita come l’ennesimo episodio di una persecuzione giudiziaria, inserita in una serie di iniziative pretestuose. Gli apparati, precisavano, erano stati rimossi mentre i vasi non creavano ingombro. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda, con accoglimento della richiesta di cessazione della materia del contendere.
La funzione dello spioncino elettronico
La questione delle riprese riguardava, stando agli atti, anche uno spioncino (cosiddetto occhio magico) posto sulla porta di accesso all’immobile di uso esclusivo dei convenuti, riproducente immagini in movimento e destinato anche alla registrazione video. Come noto, la funzione di questi piccoli apparecchi è del tutto ridotta rispetto a una normale telecamera, essendo limitata. Essi, infatti, non dispongono di comandi che ne indirizzino il campo di ripresa tali da catturare immagini oltre quelle al di fuori del raggio dell’obiettivo fisso, trattandosi di elementi non mobili con cui non è possibile inseguire l’oggetto della registrazione.
Quando scatta il diritto al risarcimento
La domanda dunque è: quando spetta il risarcimento per la telecamera irregolare. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 marzo 2026 n. 5382, richiama il consolidato orientamento secondo cui: «il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è automatico, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cassazione 21865/2013), prova che può essere data anche a mezzo di presunzioni semplici (Cassazione 7471/2012; Cassazione 24474/2014, Cassazione 16222/2015 ; Cassazione 30956/2017)» .
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