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Licenziata “per colpa dell’IA”? Il Tribunale non ha scritto questo: “Decisiva la crisi aziendale” e la mancanza di altre competenze

“Sostituita dall’Intelligenza artificiale e licenziata, ma per il Tribunale è legittimo”. Se avete letto questa notizia, sappiate che non è proprio così perché il giudice del Lavoro, che lo scorso 19 novembre, ha deciso sul caso di una graphic designer, non ha ritenuto legittimo la sostituzione di una lavoratrice con un strumento di lavoro. Leggendo con attenzione il provvedimento si evince che “le mansioni e le funzioni dell’impiegata sono state assorbite prima da un’altra dipendente e poi acquisite dalla team leader … che utilizza anche il supporto della intelligenza artificiale”, Inoltre l’azienda, una srl, ha dimostrato secondo il giudice “lo stato di crisi economica” quando è stata decisa la riorganizzazione che ha comportato anche altri licenziamenti.

“Più elementi documentali concorrono a descrivere lo scenario di depressione: la semplificazione della società da società per azioni a società a responsabilità limitata; numerose risoluzioni di rapporti di lavoro; lo sfratto per morosità relativo alla locazione degli immobili di Via San Pantaleo n.66, sede legale della società e luogo di lavoro della ricorrente; avvio di procedura negoziata della crisi di impresa” si legge nel provvedimento. È stato quindi deciso da parte dell’azienda di rivedere la parte “non strettamente produttiva” come ha testimoniato l’amministratore unico “riducendo la parte dell’azienda non strettamente produttiva e quindi quella del marketing” a cui era assegnata la lavoratrice che ha citato in giudizio l’azienda.

L’uso dell’IA ha sì permesso permesso all’azienda di velocizzare i tempi della prestazione lavorativa e di ottenere un significativo risparmio economico, fattori ritenuti vitali data la necessità di ridurre il personale non strettamente legato al core business tecnologico, ma lo strumento non ha sostituito di fatto la persona. Nel corso della causa è stato sentito anche un testimone che si era dimesso che ha spiegato come “qualche tempo prima delle mie dimissioni ho potuto constatare che le attività di grafic designer sono state completamente cessate …”. Quindi quella mansione di fatto non esisteva più. Il Tribunale ha quindi concluso che “il quadro probatorio illustrato conforta il convincimento maturato che il licenziamento in esame sia stato corretto anche stante l’impossibilità del repechage della ricorrente”. Le altre risorse rimaste si occupavano di sviluppare software ed erano esperte di cyber intelligence, ma la lavoratrice non “aveva conoscenza ed esperienza” in questi campi.

Il Tribunale ha quindi concluso che “in seguito alla crisi economica, la volontà della società resistente è stata quella di abbandonare progressivamente il settore del design per valorizzare piuttosto i due progetti principali dell’azienda che … impiegano esclusivamente risorse che si occupano di sviluppare software ed esperti di cyber intelligence e che la ricorrente non possedeva alcuna conoscenza ed esperienza né nel campo dello Sviluppo Software né nel campo della Cyber Intelligence; che l’organico della azienda si è andato progressivamente impoverendo e che tutte le postazioni in cui poteva essere occupata la (…) risultavano occupate; – che le posizioni del team individuate dalla ricorrente si fondavano su un presupposto smentito in corso di causa e cioè che la sua preparazione professionale da grafic designer le consentisse di occupare ruoli propriamente tecnici, anche di web design”.

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