Calabria

Vibo, risarcimento di un danno da lavoro: vince la causa dopo 14 anni

Ben 14 anni per ottenere il riconoscimento del risarcimento di un danno da lavoro in palese violazione del principio costituzionale della «ragionevole durata del processo». E’ quanto successo sull’asse Vibo Valentia-Catanzaro, con la causa di primo grado durata dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, sezione Lavoro, ben 10 anni.

L’infortunio sul lavoro e l’inizio della causa

Una vicenda giudiziaria che ha origine nel 2009 quando una collaboratrice scolastica, incaricata di assistere un’alunna diversamente abile, subisce un infortunio sul lavoro a causa delle modalità di svolgimento delle sue mansioni, eseguite in violazione delle norme sulla sicurezza. La lavoratrice ha quindi intentato nel febbraio 2011 al Tribunale di Vibo una causa per risarcimento danni contro il Ministero dell’Istruzione.

Il primo grado: 10 anni di attesa e un errore di diritto

Il giudizio si è concluso in primo grado solo nel settembre 2021 dopo ben 10 anni. I giudici non sono però entrati nel merito della questione, dichiarando il ricorso inammissibile per un presunto difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione convenuto. Secondo il Tribunale di Vibo, la causa avrebbe dovuto essere intentata contro il singolo istituto scolastico.

Il ribaltamento in Appello e il diritto al risarcimento

Si va quindi in Corte d’Appello a Catanzaro che, in accoglimento delle argomentazioni dell’avvocato Carmine Pandullo, nel giugno 2025 ribalta tutto stabilendo – in linea con la giurisprudenza consolidata della Cassazione – che la legittimazione passiva nelle controversie di lavoro del personale scolastico spetta proprio al Ministero e non al singolo istituto. La sentenza di primo grado era quindi fondata su un errore di diritto.

Verso l’indennizzo tramite la Legge Pinto

Riconosciuto il danno alla lavoratrice (decisione passata solo ora in giudicato), la stessa si appresta a richiedere – secondo la Legge Pinto – l’indennizzo per ogni anno eccedente la ragionevole durata del processo, principio sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.


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