Un gruppo di alunni si stacca dalla fila per entrare in classe e uno studente si fa male: di chi è la responsabilità?

Il caso in commento riguarda un fatto verificatosi in una scuola privata che ha visto al momento due pronunciamenti contrastanti, il primo grado di giudizio che ha respinto le pretese risarcitorie della famiglia e la Corte d’Appello che ha ribaltato il quadro.
La vicenda
I ricorrenti agivano eccependo che il loro figlio a causa dello sgambetto fatto dal compagno di classe, rovinava a terra riportando diversi danni e chiedevano la responsabilità nell’evento dannoso della scuola ai sensi dell’art. 1218 c.c., e/o extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2048 c.c. Nel primo grado di giudizio il tribunale rilevava che come prima cosa il danneggiato non può agire direttamente contro l’insegnante considerato responsabile per omessa vigilanza ma può agire contro la scuola la quale poi, in caso di dolo e colpa grave, si rivarrà contro il personale scolastico attivando il giudizio davanti alla Corte dei conti. E rilevava che nel caso in commento un gruppo di alunni si staccavano dalla fila ed entravano correndo nelle loro aule” e il bambino cadeva a causa di uno sgambetto riportando diversi danni.
È emerso per il primo giudicante in maniera pacifica che i bambini venivano costantemente sorvegliati dal momento dell’ingresso a scuola – all’ingresso ad accoglierli vi era una suora -, lungo il corridoio e alla fine del corridoio; che, al momento di salire le scale, erano accompagnati dalle rispettive insegnanti di classe che si posizionavano come è giusto che sia-alla fine della fila, onde meglio controllare il corretto e sicuro ingresso di tutti gli alunni in classe. Il sistema dei “vagoncini” plasticamente consente di visualizzare gli alunni dell’istituto scolastico convenuto che entravano in classe seguiti dalla loro maestra, a chiusura della fila, laddove, innanzi, avevano la maestra della classe che li precedeva, che a sua volta chiudeva la fila della sua classe. Non riconoscendosi pertanto alcuna responsabilità della scuola.
Se si perde il controllo della fila degli studenti la responsabilità è della scuola per carenza delle misure organizzative
Per la Corte d’Appello invece il sinistro si è verificato e siccome un gruppo è sfuggito dalla fila e la perdita del controllo della fila è di per sé sintomatico dell’assenza di adeguata vigilanza dei minori o, comunque, di misure idonee a vigilare quest’ultimi, tenuto conto anche dei luoghi – corridoio lungo e aule distanziate – e del numero (22) di alunni per classe. Né può affermarsi che si sia verificato un fatto imprevedibile, posto che il comportamento posto in essere dagli alunni, tra cui il gruppo che si è staccato dalla fila per correre in aula, disobbedendo alle raccomandazioni del corpo insegnanti, è insito, secondo l’id quod plerumque accidit, nel temperamento di bambini dell’età anagrafica – nove anni . Alla luce delle dette argomentazioni, va affermata la responsabilità dell’Istituto scolastico appellato. Citata Corte d’Appello di Napoli Sentenza n. 25/2026 del 03-01-2026
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