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Fino a 6 ore settimanali di insegnamento in più nella secondaria: entro il 15 luglio docenti di ruolo possono dare la disponibilità. Ecco la nuova procedura

Dall’anno scolastico 2026/27 la procedura di attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori alle 6 ore settimanali nella scuola secondaria, aggiuntive all’orario obbligatorio,  cambia e cerca di rendere più stabile l’attribuzione. A introdurre le nuove modalità è l’OM n. 27 del 16 febbraio 2026, resa operativa dalla circolare n. 11814 del 6 maggio 2026.

Ore di insegnamento pari o inferiori a 6 settimanali

Possono essere conferite come ore aggiuntive all’orario obbligatorio di insegnamento fino a 24 ore settimanali, con il loro consenso, a docenti assunti a tempo indeterminato in servizio in quella istituzione scolastica forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento.

Fase propedeutica entro il 15 luglio

Entro il 15 luglio il Dirigente Scolastico deve verificare la disponibilità dei docenti titolari nell’istituzione scolastica nell’a.s. 2026/27, prendendo in considerazione anche gli esiti della mobilità pubblicati lo scorso 29 maggio e le eventuali successive rettifiche.

La disponibilità acquisita dovrà risultare agli atti.

Comunicazione all’ufficio Scolastico entro il 20 luglio

Entro il 20 luglio il dirigente scolastico segnalerà all’Ufficio scolastico le classi di concorso per le quali abbia verificato la disponibilità dei docenti titolari a svolgere ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

Assegnazioni provvisorie

I docenti danno la loro preventiva disponibilità ma gli spezzoni potranno ancora essere utilizzati per la mobilità di fatto, ossia per le assegnazioni provvisorie.

Disposte le assegnazioni provvisorie, eventuali spezzoni ancora residuano potranno essere assegnati ai docenti che avranno dato la loro disponibilità.

Supplenze da GaE e GPS

Qualora, dopo l’assegnazione ai docenti di ruolo, dovessero residuare altri spezzoni, saranno utilizzati per le supplenze dei docenti a tempo determinato.

Spezzoni ancora residui dopo le supplenze

Eventuali spezzoni orari pari o inferiori a sei ore settimanali residuati dalle supplenze saranno attribuiti dopo l’inizio dell’anno scolastico, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi

  • prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
  • successivamente, al personale con contratto ad orario completo, prima a tempo indeterminato, poi a tempo determinato.

In subordine, le istituzioni scolastiche provvederanno alla copertura delle disponibilità residue mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto di I e di II fascia.

In caso di ulteriore incapienza, gli eventuali residui non assegnati potranno essere attribuiti, nell’ordine di priorità sopra rappresentato, anche al personale in servizio nella scuola medesima privo di abilitazione o specializzazione per lo specifico insegnamento, ma in possesso del prescritto titolo di studio.

In ulteriore subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto di III fascia.

Disponibilità sopravvenute dopo inizio anno scolastico

Eventuali disponibilità sopravvenute dopo l’inizio dell’anno scolastico saranno gestite dai dirigenti scolastici secondo il seguente ordine di priorità:

1. attribuzione interna ai docenti in servizio in possesso della specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi:

a. docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;
b. docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;
c. docenti con contratto a tempo determinato con orario completo;

2. attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della I e della II fascia di istituto;

3. attribuzione interna ai docenti in servizio sprovvisti dell’abilitazione/specializzazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio:
a. docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;
b. docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;
c. docenti con contratto a tempo determinato con orario completo.

4. Attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della III fascia di istituto.

La circolare sulle supplenze a.s. 2026/27

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