Umbria

“Non considerati i disturbi specifici di apprendimento”


Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha annullato il verbale di scrutinio finale con cui il consiglio di classe di un istituto di istruzione superiore artistica, classica e professionale del Perugino aveva deliberato all’unanimità la non ammissione di una studentessa alla classe terza, accogliendo il ricorso presentato dalla madre della ragazza, assistita dall’avvocato Alessandro Tozzi.

La vicenda riguarda un’alunna con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento e con un piano didattico personalizzato sottoscritto e deliberato da tutti i componenti del consiglio di classe. Nonostante ciò, al termine dell’anno scolastico 2025/2026 la studentessa aveva riportato insufficienze in sette discipline: laboratorio artistico, discipline plastiche e scultoree, discipline grafiche e pittoriche, scienze naturali, lingua e cultura straniera, storia dell’arte e lingua e letteratura italiana.

La famiglia, dopo aver tentato invano i rimedi amministrativi, istanza di riesame in autotutela al dirigente scolastico e ricorso gerarchico improprio all’Ufficio scolastico regionale, rimasti senza riscontro, si era rivolta al Tar, denunciando il mancato rispetto delle misure compensative e dispensative previste dal pdp, come l’uso di mappe e schemi, il maggior tempo per le verifiche, la dispensa da un eccessivo carico di compiti e la compensazione con prove orali di prove scritte insufficienti.

Il Collegio ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso: “Il verbale – si legge nella sentenza – non dà conto della condizione dsa dell’alunna né dell’esistenza del pdp, né dell’incidenza degli specifici disturbi sui risultati ottenuti, contenendo unicamente riferimenti agli interventi di recupero che gli Istituti scolastici ordinariamente predispongono”. Per il Tar, manca la prova che la scuola abbia effettivamente valutato la specifica situazione soggettiva della studentessa al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha richiamato la normativa di riferimento, ribadendo che “per la valutazione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento i giudizi sintetici delle discipline andranno correlati a quanto previsto dal Piano didattico personalizzato”. Pur riconoscendo che la legge non garantisce un trattamento differenziato ai fini dell’ammissione alla classe successiva, i giudici hanno sottolineato che nello scrutinio finale deve essere dato conto delle misure dispensative, degli strumenti compensativi e dei criteri di valutazione individuati nel pdp.

Il giudici amministrativi hanno compensato le spese e rinviato all’amministrazione scolastica a una nuova valutazione entro quindici giorni.


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