Mario Roggero resta in carcere per il duplice omicidio dei rapinatori in gioielleria
Mario Roggero resta in carcere a Bollate. Il tribunale di Sorveglianza di Torino ha sciolto la riserva, rigettando l’istanza sul differimento della pena in attesa della grazia. Il settantaduenne gioielliere di Grinzane Cavour — condannato in via definitiva alla pena di 14 anni e 9 mesi di reclusione per il duplice omicidio dei rapinatori entrati nella sua attività il 28 aprile 2021 e per il tentato omicidio del terzo complice — si è visto respingere la richiesta di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena.
L’istanza, presentata dal difensore Stefano Marcolini, puntava a ottenere una sospensione della detenzione in attesa dell’esito della domanda di grazia avanzata al Capo dello Stato dalla moglie, Mariangela Sandrone. Tuttavia, i giudici torinesi – collegio presieduto da Marco Viglino, con giudice relatore Eleonora Carsana – l’hanno bocciata, offrendo un’approfondita disamina giuridica del provvedimento di rigetto, fondata direttamente sui testi normativi e sugli atti processuali.
Il senso che si coglie dal testo dell’ordinanza è sostanzialmente questo: può decidere solo il Capo dello Stato e non spetta alla magistratura anticipare provvedimenti.
Secondo il tribunale, la misura del differimento in attesa della grazia costituisce una “ipotesi residuale, quasi del tutto priva di elaborazione giurisprudenziale, che pare funzionalmente ed astrattamente destinata sia ad impedire, specie per le pene brevi, la vanificazione dell’eventuale provvedimento clemenziale – che potrebbe rivelarsi tardivo ove non fosse contemplata l’anzidetta possibilità”.
Tale istituto nasce storicamente per fronteggiare “improvvise evenienze di natura eccezionale (quali ad esempio le drammatiche condizioni di salute del condannato o di un suo stretto congiunto) che, per una qualche oscura ragione, non siano state intercettate dalle norme di comune ed ordinaria applicazione”.
Il passaggio cruciale dell’ordinanza entra nel merito della discrezionalità presidenziale e del ruolo della magistratura di sorveglianza. I giudici spiegano che accogliere una simile istanza “nel caso del Roggero oltretutto fruibile solo fino al 15 gennaio 2027, a cagione del rammentato limite temporale” – presupporrebbe “il riscontro di un fumus boni iuris così evidente, accentuato ed incontestabile da suggerire l’opportunità di una quasi irrispettosa intrusione della magistratura di sorveglianza in un ambito che costituisce prerogativa esclusiva del Capo dello Stato, la cui valutazione ed il relativo esito verrebbe in qualche modo indagato ed anticipato”.


Il tribunale sottolinea inoltre la complessità e la forte eco mediatica e sociale della vicenda, ricordando che la vicenda di Roggero è “estremamente divisiva anche a livello di opinione pubblica”. E che solo “la preclara saggezza e sensibilità della nostra Presidenza potrà definire con insindacabile razionalità e giusto equilibrio”.
Se da un lato l’azione difensiva insiste sugli elementi legati alla legittima difesa, reale o putativa, e sulle scosse emotive derivanti dall’aggressione subita, dall’altro i giudici precisano che “se da un lato è stato escluso che l’azione omicidiaria integri la ricorrenza degli elementi costitutivi della legittima difesa, appare indubbio come non si possa misurare la reazione di una persona ingiustamente aggredita con la precisione del bilancino da farmacista, potendosi astrattamente congetturare in tali frangenti l’esplosione di una sorta di shock emotivo capace di indurre la vittima a condotte inconsulte”. Pertanto “nulla legittima un preventivo intervento sospensivo di natura giudiziale, rimanendo riservata alla volontà presidenziale l’eventuale modifica”.
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La moglie di Roggero nel presentare la domanda di grazia aveva scritto: “Vista la sua età, tale pronuncia rappresenta per mio marito una sorta di ergastolo”. Nell’ordinanza viene evidenziato un ulteriore paradosso giuridico legato ai benefici penitenziari. I giudici rilevano che qualora il Capo dello Stato decidesse di far incidere l’atto di clemenza su una porzione della pena e non sull’interezza, la sospensione invocata “risulterebbe pregiudizievole per lo stesso richiedente, sottraendo una quota di pena effettivamente espiata all’ammontare complessivo come in ipotesi rideterminato, così posticipandone anche solo il naturale conseguimento dei requisiti temporali di cui ai benefici penitenziari”.
Intanto dopodomani a Milano è prevista un’analoga udienza sul differimento della pena alla quale Roggero parteciperà in presenza.
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