il Tar ordina alla scuola di riesaminare il caso

Una promozione già conquistata non può essere automaticamente cancellata da una successiva bocciatura ottenuta in un diverso percorso scolastico. È questo, in estrema sintesi, il punto centrale dell’ordinanza con cui il Tar Campania, Sezione Quarta, ha accolto il ricorso dell’avvocato Salvatore Drago sul caso di uno studente casertano che chiedeva di tornare all’istituto alberghiero “Galileo Ferraris” di Caserta dopo aver frequentato, per un anno, la prima al liceo al Manzoni.
Dall’Alberghiero al liceo, poi la richiesta di tornare indietro
La vicenda parte dall’anno scolastico 2024-2025. Lo studente aveva frequentato la prima classe dell’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera al “Ferraris”. Al termine dell’anno, il Consiglio di classe ne aveva deliberato la promozione alla seconda classe. Un titolo, sottolinea il Tar, validamente conseguito e quindi idoneo all’accesso alla classe successiva.
Per l’anno scolastico 2025-2026, la famiglia aveva però scelto di cambiare percorso, chiedendo e ottenendo il trasferimento presso il Liceo “Manzoni” di Caserta dove, però, lo studente veniva iscritto alla prima, nonostante fosse già in possesso della promozione alla seconda dell’Alberghiero.
Al termine dell’anno al liceo è arrivata la non ammissione alla classe successiva. A quel punto la famiglia ha chiesto di tornare al percorso originario, presentando domanda di reiscrizione alla seconda classe dell’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, sulla base della promozione ottenuta nel 2025.
La richiesta è stata respinta dal dirigente scolastico il 7 agosto 2026, sulla base anche di un parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
Il nodo: la bocciatura al liceo cancella la precedente promozione?
È proprio questo il punto sul quale si è concentrato il ricorso. Secondo la tesi posta a fondamento del diniego, la carriera scolastica dovrebbe seguire una sequenza annuale rigorosa. La promozione alla seconda classe dell’Alberghiero, conseguita nel 2024/2025, non avrebbe quindi potuto sostituire la valutazione relativa all’anno successivo, durante il quale lo studente aveva frequentato la prima classe del liceo.
Una ricostruzione che, però, non ha convinto il Tar in sede cautelare. Il Tribunale ha infatti sottolineato che la questione non riguarda una richiesta di essere promosso dalla prima classe del liceo alla seconda dell’Alberghiero.
La famiglia, osserva il Collegio, chiede invece di utilizzare un titolo che lo studente aveva già conseguito: la promozione alla seconda classe dell’Alberghiero ottenuta nell’anno scolastico 2024/2025.
Per il Tar i due percorsi devono essere distinti
Secondo il Tribunale, l’articolo 192 del Testo unico sulla scuola, quando stabilisce che gli studenti accedono alle classi successive attraverso la promozione dalla classe immediatamente inferiore, crea una relazione tra le classi, ma non stabilisce necessariamente una consecutività ininterrotta tra gli anni scolastici.
In altre parole, la promozione alla seconda dell’Alberghiero era stata ottenuta dopo la prima dell’Alberghiero. La successiva valutazione negativa riguardava invece un altro anno e un altro percorso: la prima classe del liceo.
Il Tar osserva quindi che la valutazione negativa del 2025/2026 dovrebbe riferirsi a quell’anno scolastico e a quel percorso, senza comportare automaticamente l’annullamento della precedente valutazione positiva. Una lettura, sottolinea il Collegio, che appare persino preferibile alla luce della norma che stabilisce che la valutazione finale è riferita a ciascun anno scolastico.
Il mancato preavviso di rigetto
C’è poi un’altra questione che il Tar considera particolarmente importante: la scuola, prima di respingere la richiesta, non aveva inviato alla famiglia il cosiddetto preavviso di diniego.
Si tratta di uno strumento che consente al destinatario di un procedimento negativo di conoscere preventivamente i motivi che potrebbero portare al rigetto e di presentare eventuali osservazioni. Nel caso esaminato, la famiglia aveva addirittura richiesto espressamente che tale procedura venisse rispettata attraverso un formale atto di diffida.
Il Tribunale sottolinea che non si tratta di un provvedimento strettamente vincolato. Lo dimostrerebbe proprio il parere dell’Avvocatura dello Stato, che aveva evidenziato la peculiarità della questione e l’assenza di precisi precedenti. Di conseguenza, secondo il Tar, il contraddittorio con la famiglia avrebbe potuto assumere un ruolo concreto nel procedimento.
Il rischio di perdere un altro anno
Nella decisione pesa anche la situazione concreta dello studente. Il Tar considera evidente il rischio di un pregiudizio grave e difficilmente recuperabile: senza un riesame della decisione, il ragazzo sarebbe stato di fatto costretto a frequentare per il terzo anno consecutivo la prima superiore, con la conseguente perdita di due anni scolastici.
Il Collegio riconosce che la scelta della famiglia di interrompere temporaneamente il percorso all’Alberghiero non può essere cancellata né recuperata retroattivamente. Ma ritiene altrettanto importante evitare che la successiva bocciatura al liceo produca automaticamente l’effetto di cancellare un titolo che lo studente aveva già legittimamente conseguito. Da qui la valutazione favorevole sulla richiesta cautelare.
La scuola dovrà riesaminare il caso
Alla luce di questo, il Tar ha ordinato all’istituto Ferraris di riesaminare il provvedimento impugnato, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’ordinanza.
Se, all’esito del nuovo esame, l’istanza della famiglia sarà accolta, l’istituto dovrà procedere alla reiscrizione dello studente alla seconda classe dell’Alberghiero. La decisione definitiva sul ricorso, invece, è ancora da prendere. Il Tar ha fissato per il 28 aprile 2027 l’udienza pubblica per la trattazione nel merito.
Source link


