Esame terza media, riunione preliminare della commissione: cosa si decide prima delle prove

Gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione si svolgono in questi giorni, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, secondo il calendario predisposto dalle singole scuole.
A definire le operazioni è l’articolo 5 del D.M. 741 del 3 ottobre 2017, che disciplina la riunione preliminare della commissione, il calendario delle prove scritte, i colloqui e le eventuali prove suppletive.
Il calendario predisposto dalla scuola
Il dirigente scolastico definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d’esame. Nel calendario sono indicate le date della riunione preliminare, delle prove scritte, del colloquio e delle eventuali prove suppletive.
Le prove scritte si svolgono in tre giorni diversi, anche non consecutivi. Durante la riunione preliminare la commissione stabilisce l’ordine delle prove, la durata di ciascuna prova scritta, che non può superare le quattro ore, e l’ordine delle classi per i colloqui.
Cosa decide la commissione
La riunione preliminare serve a definire gli aspetti organizzativi dell’esame. La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.
Nella stessa sede vengono predisposte le prove d’esame, che devono essere coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. La commissione definisce inoltre i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove.
Strumenti consentiti e casi particolari
La commissione individua anche gli eventuali strumenti che alunne e alunni potranno utilizzare durante le prove scritte, dandone comunicazione preventiva ai candidati.
Sempre nella riunione preliminare vengono stabilite le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove degli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 104/1992, e degli alunni con disturbo specifico di apprendimento certificato, ai sensi della legge 170/2010.
Nel predisporre il calendario, la commissione deve tenere conto anche delle intese dello Stato con le confessioni religiose che considerano il sabato giorno di riposo.
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