Umbria

Concorso per videoterminalista in sanità, ricorre al Tar e perde tre posizioni in graduatoria


Candidato escluso dalla graduatoria, fa ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, ma nel frattempo lo scorrimento dei posti porta all’assunzione dell’uomo e alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

L’uomo era arrivato 56esimo al concorso per operatore tecnico specializzato videoterminalista indetto dalle Aziende ospedaliere e sanitarie della Regione Umbria. L’assunzione riguardava i primi 38 classificati. Difeso dall’avvocato Francesco Augusto De Matteis, il concorrente aveva impugnato la delibera, contestando la mancata estensione della riserva per il servizio civile universale anche a chi, come lui, aveva svolto il servizio civile nazionale.

Nel corso del procedimento, il ricorrente ha poi impugnato con motivi aggiunti anche la delibera che, a seguito di un riesame disposto su istanza di un’altra candidata, aveva approvato una nuova graduatoria che lo retrocedeva ulteriormente al 59esimo posto, e successivamente il provvedimento con cui l’amministrazione, scorrendo la graduatoria, aveva assunto ulteriori tre candidati.

Si erano costituite in giudizio per resistere al ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, e l’Azienda USL Umbria 2, difesa dall’avvocato Mario Rampini.

Con una memoria depositata lo scorso 14 aprile 2026, il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo sottoscritto il 20 marzo 2026 un contratto individuale di lavoro con l’Azienda USL Umbria 1, a seguito dello scorrimento della graduatoria.

Tuttavia, l’Azienda USL Umbria 2, con note del 12 giugno 2026, ha eccepito la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, sostenendo che l’assunzione del candidato non era avvenuta in ragione del riconoscimento della fondatezza dell’impugnativa, bensì per il mero scorrimento della graduatoria in cui egli vantava la posizione di idoneo.

Il Collegio ha accolto l’eccezione, dichiarando il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili. Nella sentenza si legge che “lo specifico interesse vantato dal ricorrente (ovvero un migliore posizionamento in graduatoria per effetto dell’applicazione della riserva di posti) non è più conseguibile”, non potendosi pertanto configurare una cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, nonostante le richieste contrarie dell’amministrazione.


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