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Caso Almasri, la vittima del generale esclusa dal giudizio alla Consulta. Gli avvocati: “Ha vinto la ragion di Stato”

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di Lam Magok Biel Ruei, richiedente asilo sud-sudanese e vittima di Osama Almasri, di intervenire nel giudizio sulla questione sollevata dalla Corte d’Appello di Roma a seguito della scarcerazione del generale libico. I giudici romani sostengono l’incostituzionalità della legge di attuazione dello Statuto di Roma, che regola i rapporti tra l’Italia e la Corte penale internazionale, nella parte in cui non consente ai magistrati italiani di adempiere alle richieste dell’organismo senza la collaborazione del ministro della Giustizia: proprio quello che è mancato nel caso Almasri, portando alla liberazione – e al successivo rimpatrio con volo di Stato – del capo del carcere di Mitiga a Tripoli, ricercato per torture e crimini contro l’umanità. Il processo di fronte alla Cpi, quindi, non si è mai potuto tenere; pochi mesi dopo, lo scudo parlamentare ha impedito anche di perseguire i responsabili politici della scarcerazione, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano. A Lam Magok, picchiato e torturato da Almasri a Mitiga, rimaneva quindi solo un giudizio in cui far valere le sue ragioni di persona offesa: quello di fronte alla Consulta, a cui ha chiesto di essere ammesso in vista dell’udienza in programma il 18 maggio. Ma la Corte ha respinto la sua istanza, affermando “che non intercorre alcun nesso di immediata inerenza tra l’oggetto del giudizio e la posizione soggettiva” del migrante.

Nell’ordinanza depositata giovedì – relatore Giovanni Pitruzzella – i giudici delle leggi ricordano che “la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è riservata a soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio”. In altri termini, è necessario che la decisione della Consulta abbia un effetto “immediato e irreparabile” sulla “posizione giuridica del terzo”. Secondo gli avvocati di Lam Magok, Francesco Romeo e Antonello Ciervo, nel suo caso questo requisito sussisteva: se la legge di attuazione dello Statuto di Roma fosse dichiarata incostituzionale, scrivevano nell’atto di intervento, ciò “implicherebbe l’accertamento della corretta condotta tenuta dal ministro di Giustizia a non collaborare nella consegna” di Almasri, e quindi il migrante non potrebbe più nemmeno “attivare la strada giudiziaria in sede civile per risarcimento danni”. Per questo, se l’intervento fosse stato ammesso, la difesa del migrante avrebbe chiesto il rigetto della questione di costituzionalità.

La tesi, però, non è stata accolta dalla Corte: a prescindere dall’esito del giudizio, si legge, Lam Magok “potrà ottenere piena tutela giurisdizionale nelle sedi appropriate, con il vaglio degli autonomi e peculiari presupposti della domanda risarcitoria”. Una decisione che gli avvocati Romeo e Ciervo accolgono con rammarico: “Il voto della maggioranza parlamentare ha precluso la celebrazione del processo penale a carico di Nordio, Piantedosi e Mantovano per il ricorrere di un ipotetico “superiore interesse dello Stato”. Non condividiamo la decisione odierna della Corte costituzionale che sembra allinearsi a quella “ragion di Stato” emersa dal voto della maggioranza parlamentare”, scrivono.

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