ATA licenziato dopo anno di servizio, mancava un titolo. Ecco la vicenda e cosa hanno detto i giudici

Il caso in commento riguarda un accertamento considerato tardivo che avveniva da parte della scuola in ordine ai requisiti in possesso di assistente amministrativa, e se ne disponeva pertanto la decadenza. La Cassazione rileva la legittimità dell’operato della scuola anche se avvenuto tardivamente.
La vicenda
Nei gradi precedenti di giudizio era stato accertato in particolare, che, sebbene l’accertamento da parte della PA fosse avvenuto molti anni dopo l’assunzione, non v’era alcuna decorrenza di termini prescrizionali; nel merito, rilevava l’assenza del titolo fondante l’iscrizione nelle graduatorie. La dipendente impugnava l’accertamento dell’illiceità e/o illegittimità e/o nullità del licenziamento, fondato sulla falsità dell’autodichiarazione di possesso del titolo di accesso ma non otteneva ragione.
La norma sulla decadenza dal P.I
Come è noto, osserva il giudicante, la disposizione di cui all’art. all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento medesimo alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto “emanato sulla base” della stessa.
E’ stato ripetutamente precisato da che la norma in questione si applica, nel settore del pubblico impiego privatizzato, allorquando l’infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l’assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; ciò che assume rilievo è, in altri termini, l’oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità): con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi per l’assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione. Quindi se il titolo in possesso che è costitutivo del rapporto di lavoro è inesistente, il rapporto di lavoro è da considerarsi come nullo e l’azione di accertamento può effettuarsi in qualsiasi momento da parte della P.A non essendo soggetta a termini prescrizionali.
Quando sussiste la decadenza
Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 75 cit. ma anche art. 127 lett. d d.P.R. n. 3/1957) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all’accesso all’impiego pubblico. Nelle altre ipotesi, precisa la Corte, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione della instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), del d.lgs. n. 165/2001, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata (Cass. n. 18699/2019; conformi: n. 22673/2020; n. 10854/2020). Cit. Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 17547 /2026
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