Società

Alunno con disabilità grave privato del sostegno pieno, la famiglia ricorre al TAR, i giudici condannano la scuola: danno esistenziale risarcibile con 2500 euro

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dei genitori di un ragazzo con grave disabilità che frequentava la terza media in un istituto comprensivo. Il Tribunale ha annullato il Piano Educativo Individualizzato che prevedeva solo 18 ore settimanali di sostegno su 28 di frequenza effettiva, ordinando all’Amministrazione di garantire il rapporto 1:1 e riconoscendo un risarcimento di 2.500 euro per danno esistenziale.

Una pronuncia che riafferma il principio costituzionale secondo cui il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità non può essere condizionato dalla mancanza di risorse finanziarie.

Il caso

La vicenda riguarda un minore che frequenta il terzo anno della scuola secondaria di primo grado per un totale di 30 ore settimanali. Due di queste ore, però, lo studente le trascorre fuori dall’istituto per seguire terapie, cosicché le ore effettive di permanenza a scuola sono 28. La sua condizione di handicap è riconosciuta come grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104 del 1992.

I genitori hanno impugnato il verbale del Gruppo di Lavoro Operativo del 31 ottobre 2025 e il Piano Educativo Individualizzato del 1° dicembre 2025, entrambi adottati dall’Istituto Comprensivo, nella parte in cui assegnavano al ragazzo 18 ore settimanali di sostegno, suddivise tra due docenti specializzati che svolgevano 9 ore ciascuno.

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, secondo quanto esposto dai ricorrenti, la scuola non aveva mai garantito al minore la presenza dell’insegnante di sostegno per tutte le ore di frequenza. La famiglia contestava la valutazione dell’Amministrazione, ritenendo che le condizioni del ragazzo richiedessero un sostegno intensivo, quindi la copertura totale dell’orario scolastico secondo il cosiddetto rapporto 1:1.

L’Istituto scolastico si era difeso sostenendo che il rapporto 1:1, nella scuola secondaria di primo grado, corrisponde alle 18 ore settimanali previste dal contratto collettivo nazionale, non all’intero orario di frequenza dello studente.

I genitori hanno quindi chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto del figlio a usufruire dell’insegnante di sostegno per ogni ora di scuola, oltre al risarcimento del danno esistenziale. Le Amministrazioni resistenti – Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio e Istituto Comprensivo – si sono costituite in giudizio con l’Avvocatura Generale dello Stato.

Le motivazioni del giudice

La Sezione Quarta Bis del Tar Lazio, con sentenza n. 13960/2026 depositata il 31 luglio scorso, ha accolto il ricorso. Il Collegio ha richiamato il quadro normativo che disciplina il diritto all’istruzione delle persone con disabilità. L’articolo 3 della legge 104 del 1992, recentemente modificato dal decreto legislativo 62 del 2024, distingue tra “sostegno” e “sostegno intensivo”. Quest’ultimo, che corrisponde alla precedente categoria della disabilità grave, è definito come quello necessario quando “la compromissione abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale”.

Il giudice ha evidenziato come la giurisprudenza costituzionale abbia più volte ribadito la natura di diritto fondamentale dell’istruzione scolastica per gli alunni con disabilità. La sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 ha stabilito che le scuole possono derogare agli organici predeterminati per legge per garantire il sostegno necessario, mentre la successiva pronuncia n. 275 del 2016 ha affermato che “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.

Per il Tribunale, la mancata assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno costituisce “un problema legato alla cattiva organizzazione della Pubblica Amministrazione, sia sotto il profilo strutturale che sotto quello della istruttoria e della motivazione delle scelte compiute”.

La difesa dell’Istituto scolastico aveva sostenuto che il rapporto 1:1 nella secondaria di primo grado corrisponde alle 18 ore settimanali previste dal contratto nazionale. Una tesi che il Tar ha respinto con decisione. I giudici hanno anche rilevato che la stessa Amministrazione, dopo l’ordinanza cautelare che aveva disposto l’integrazione del PEI, aveva provveduto ad aumentare le ore di sostegno, confermando di fatto l’illegittimità della scelta originaria.

Per quanto riguarda il risarcimento, il Collegio ha riconosciuto il danno esistenziale. Dalla documentazione medica è emerso che il ragazzo presenta una “grave disabilità intellettiva” con “compromissione marcata del funzionamento adattivo in diversi ambiti”, non è autonomo nelle attività di base e necessita costantemente dell’aiuto dell’adulto. La valutazione psicodiagnostica condotta al termine dell’anno scolastico ha addirittura evidenziato una regressione rispetto alle rilevazioni precedenti.

Per il Tar esiste un nesso causale tra le ore di sostegno mancate e il pregiudizio subito: “ogni singola ora di lezione è a se stante e riveste fondamentale importanza sia per gli alunni normodotati che per quelli disabili”, si legge nella sentenza, che richiama il principio già affermato dal Consiglio di Stato.

L’importo liquidato dal giudice è di 2.500 euro, oltre agli interessi legali. Il Ministero e l’Istituto scolastico sono stati condannati in solido anche al pagamento delle spese di lite, quantificate in 2.000 euro.


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