Economia

Condominio, ammesso lo spioncino elettronico ma vietate le riprese sistematiche

Lo spioncino elettronico consente di vedere chi si trova davanti alla porta, ricevere notifiche sul telefono e, nei modelli più evoluti, registrare immagini e suoni. Proprio la registrazione, tuttavia, segna il confine tra il semplice ausilio domestico e un trattamento di dati personali potenzialmente soggetto al Gdpr.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento Ue esclude dalla propria applicazione i trattamenti effettuati da una persona fisica per attività «a carattere esclusivamente personale o domestico». L’eccezione non può però essere estesa fino a comprendere il monitoraggio sistematico del pianerottolo, delle scale o della porta del vicino. Il Garante ha assunto una posizione particolarmente rigorosa: l’angolo visuale di una telecamera privata deve essere limitato agli spazi di esclusiva pertinenza e quindi lo spioncino non può diventare uno strumento per ricostruire gli orari, le visite e le abitudini del vicino.

Trattamento con limitazioni

Quando il Gdpr trova applicazione, il privato deve rispettare l’articolo 5: le immagini devono essere trattate secondo «liceità, correttezza e trasparenza», raccolte per finalità determinate e «limitate a quanto necessario». Occorre una base giuridica per l’installazione ai sensi dell’articolo 6 mentre l’articolo 25 impone inoltre misure tecniche coerenti con la protezione dei dati fin dalla progettazione: inquadratura ridotta, esclusione dell’audio se non indispensabile, tempi brevi di conservazione, accessi protetti e assenza di registrazione continua quando sia sufficiente l’attivazione al passaggio o alla pressione del campanello.

Il rischio può oltrepassare il piano amministrativo. L’articolo 615-bis del Codice penale punisce chi, mediante strumenti di ripresa, «si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata» svolta nel proprio domicilio.

In presenza del portiere

Una particolare cautela è necessaria poi quando nell’edificio opera un portiere. Uno spioncino che ne riprenda stabilmente spostamenti, pause e modalità di esecuzione delle mansioni può trasformarsi in un controllo di fatto sull’attività lavorativa. L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori ammette gli impianti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza soltanto per specifiche esigenze e nel rispetto delle garanzie previste dalla legge. Il singolo condomino, inoltre, non è titolare del potere di vigilare autonomamente sul dipendente condominiale.


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