Docente insegna inglese per 30 anni, ma in classe parla solo in italiano, il Tribunale ne conferma il licenziamento: “Incapacità didattica, è un dato oggettivo”

La gestione dell’aula e la qualità delle lezioni tornano al centro del dibattito con una decisione destinata a far discutere genitori, studenti e personale scolastico. Una lunga serie di controlli svolti all’interno dell’istituto ha fatto emergere profonde difficoltà sia nel metodo di insegnamento sia nel rapporto quotidiano con gli alunni.
La vicenda, finita sul tavolo dei magistrati, affronta un tema delicatissimo: fino a che punto arriva la libertà di un docente nell’impostare la propria materia e dove inizia, invece, il diritto dei ragazzi a ricevere un’istruzione adeguata?
La risposta arrivata dalle aule di giustizia mette al primo posto il benessere degli studenti e il loro percorso di crescita.
Il caso
Una professoressa di lingua inglese con oltre trent’anni di carriera alle spalle ha deciso di fare causa al Ministero dell’Istruzione e alla scuola secondaria di primo grado di Milano in cui lavorava. Al centro della disputa c’è il provvedimento firmato il 10 luglio 2025 dalla preside, con cui la docente è stata sollevata dall’incarico per incapacità didattica.
La professoressa ha chiesto ai giudici di annullare la decisione, di farla tornare subito in cattedra e di restituirle lo stipendio e gli scatti di carriera persi, proponendo in alternativa una perizia medica e psicologica. A sua difesa, l’insegnante ha raccontato che i problemi sollevati riguardavano solo scelte personali di insegnamento e ha ricordato i buoni voti presi dalle sue classi nei test nazionali.
La scuola e il Ministero si sono opposti fermamente, spiegando che la scelta è arrivata dopo due mesi di verifiche approfondite e più di dieci ore di lezioni osservate direttamente dagli ispettori.
Durante questi controlli sono emersi problemi continui: lezioni spiegate quasi unicamente in italiano, spiegazioni poco chiare, pioggia di note sul registro anche a ragazzi con disabilità e una forte chiusura verso le esigenze degli studenti.
Le motivazioni del giudice
Il Giudice del Lavoro della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, ha respinto ogni richiesta della docente con la sentenza n. 4044/2026, depositata lo scorso 12 ottobre, pronunciata dopo l’udienza dell’8 settembre scorso, stabilendo anche il pagamento di 3.703,20 euro per le spese legali.
La regola al centro della vicenda è l’articolo 512 del Testo Unico sulla Scuola, che stabilisce quando si può allontanare un docente incapace di svolgere il proprio lavoro. I giudici hanno richiamato chiaramente il senso di questa norma, ricordando che “l’incapacità didattica, che rende il docente non idoneo alla funzione, consiste nell’inettitudine assoluta e permanente a svolgere le mansioni inerenti all’insegnamento, inettitudine che deriva da deficienze obiettive, comportamentali, intellettive o culturali, che solo come conseguenza inducono prestazioni insoddisfacenti”
Il Tribunale ha spiegato che la misura adottata non vuole essere una punizione o una sanzione disciplinare, ma prende semplicemente atto di una situazione oggettiva.
Il fatto di non far ascoltare o parlare mai l’inglese ai ragazzi e l’assenza di un clima sereno in classe non sono semplici scelte metodologiche protette dalla Costituzione, ma rappresentano il mancato svolgimento dei compiti base di un insegnante. Per questa stessa ragione non è stato possibile assegnare la professoressa ad altri uffici della scuola, poiché le lacune riscontrate riguardavano proprio la capacità di spiegare e di relazionarsi con gli studenti.
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