“Non danneggiate gli altri docenti”, perché è fondamentale ritirare la domanda delle 150 preferenze dopo aver ottenuto il ruolo. Pillole di Question Time

Nel corso della puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook, YouTube e sito web), la docente ed esperta di normativa scolastica Sonia Cannas ha risposto a una domanda importante per molti aspiranti docenti: entro quando bisogna ritirare la domanda delle 150 preferenze per le supplenze, nel caso in cui si ottenga il ruolo tramite le procedure ordinarie?
La questione, apparentemente tecnica, ha ricadute importanti sia sul piano personale che su quello collettivo. Cannas ha fornito indicazioni chiare, invitando a non sottovalutare l’adempimento.
Nessuna scadenza nazionale, ma ogni ufficio scolastico può fissarne una
A differenza di quanto si potrebbe pensare, non esiste una data di scadenza unica e nazionale per il ritiro della domanda delle 150 preferenze. “Non c’è mai stata una scadenza nazionale – ha spiegato Cannas – però alcuni uffici scolastici provinciali hanno pubblicato degli avvisi indicando delle loro date, qualcuno ha scritto il 21 agosto, qualcuno il 24 agosto”.
Il consiglio dell’esperta è quindi chiaro: “Guardare nel sito web del vostro ufficio scolastico provinciale per vedere se hanno comunicato una qualche scadenza. Se non l’avessero fatto, comunque consiglio di farlo in questi giorni perché sicuramente in questa seconda parte di agosto cominceranno a lavorare per i primi bollettini”.
Le conseguenze di una mancata rinuncia: sanzioni e danni ai colleghi
Non ritirare la domanda delle 150 preferenze dopo aver ottenuto il ruolo non è un errore senza conseguenze. Cannas ha elencato due ordini di problemi.
Il primo è di natura personale. Se si viene nominati attraverso il bollettino e non si può prendere servizio perché già in ruolo, scatta la sanzione prevista dall’articolo 15, comma 1, dell’ordinanza ministeriale 27 del 2026. Questa comporta “l’impossibilità di poter ottenere supplenze al 31 agosto e 30 giugno per tutto il biennio di validità delle graduatorie”. Per il primo anno, ha precisato, la sanzione non avrebbe effetti immediati perché i docenti in ruolo devono comunque svolgere l’anno di prova. Tuttavia, “una volta superato l’anno di prova, un docente potrebbe essere interessato a usufruire dell’articolo 47 del CCNL per ottenere una supplenza, e avere questa sanzione non gli permetterebbe di poter eventualmente usufruire di questa possibilità nell’anno scolastico 2027-2028”.
Il secondo problema è di natura etica e riguarda il danno arrecato agli altri colleghi. “Se accade che dei docenti che adesso otterranno il ruolo, quindi comunque non potrebbero accettare una supplenza, non ritirano la domanda, succede che poi quando vengono nominati quella supplenza rientrerà in gioco però nei bollettini successivi e nel frattempo magari qualche collega è stato nominato in una scuola molto più lontana e avrebbe preferito invece quella supplenza che in qualche modo è stata bruciata dai colleghi di ruolo”.
Un invito alla responsabilità
Cannas ha concluso con un appello alla responsabilità collettiva: il ritiro della domanda non è solo un adempimento burocratico, ma un gesto di rispetto verso chi, ancora in attesa di una supplenza, vede le proprie possibilità ridotte da nomine che di fatto non possono essere accettate. “Il ritiro è importante – ha ribadito – sia per evitare sanzioni personali, sia per non danneggiare i colleghi che invece aspettano una supplenza”.
Per chi ha ottenuto il ruolo, il consiglio è quindi di non rimandare: verificare tempestivamente le comunicazioni del proprio ufficio scolastico provinciale e, in assenza di indicazioni specifiche, procedere comunque al ritiro nei prossimi giorni, prima che gli uffici comincino a lavorare ai primi bollettini di nomina.
14:55 – Entro quale termine va ritirata la domanda delle 150 preferenze nel caso in cui si ottenga il ruolo tramite le procedure ordinarie?
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