La certificazione medica basta per attivare il PDP, il TAR annulla la bocciatura dell’alunno e dà torto alla scuola: “Deve attivarsi anche senza richiesta formale della famiglia”

L’anno scolastico si era chiuso con un tre senza appello. Il Consiglio di classe aveva bocciato uno studente di terza superiore, iscritto all’indirizzo Relazioni internazionali per il marketing, a causa delle insufficienze in matematica, francese e storia.
I genitori, però, non hanno accettato quel verdetto e hanno impugnato la decisione davanti al Tar del Lazio, sostenendo che il ragazzo, affetto da una grave patologia che compromette il controllo degli impulsi, non aveva ricevuto alcun supporto personalizzato durante l’anno.
La scuola, secondo la famiglia, sapeva fin dall’inizio delle difficoltà del minore, ma non ha mai attivato un Piano Didattico Personalizzato. La vicenda si è conclusa con una sentenza che ribalta completamente la posizione dell’istituto, riportando lo studente in classe con riserva.
Il caso
L’iter giudiziario prende il via nel settembre del 2025. I ricorrenti, entrambi genitori del minore, agiscono contro il Ministero dell’Istruzione e il Merito e contro l’Istituto di Istruzione Superiore romano frequentato dal figlio. L’atto di annullamento riguarda il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, deciso dal Consiglio di classe il 29 agosto 2025. I legali contestano sette distinti profili di illegittimità.
La famiglia aveva più volte informato la scuola delle condizioni di salute del ragazzo, producendo certificazioni mediche sin dal primo anno di frequenza, nel 2022. In particolare, una valutazione rilasciata dall’Asl Roma 2 il 30 maggio 2025, pochi giorni prima degli esami riparativi, diagnosticava un disturbo caratterizzato da un rilevante discontrollo degli impulsi con perdita di controllo.
Nonostante queste comunicazioni, l’istituto non solo non ha predisposto alcun Piano Didattico Personalizzato, ma ha anche sottoposto il minore alle prove di recupero senza adottare strumenti compensativi o dispensativi, come la preferenza per la forma scritta rispetto a quella orale.
I giudici hanno inizialmente accolto l’istanza cautelare, consentendo allo studente di frequentare con riserva la quarta classe in attesa del giudizio definitivo.
Le motivazioni del giudice
Il collegio ha accolto il ricorso ritenendo fondate le doglianze dei ricorrenti. Il ragionamento si basa su un punto cardine: l’obbligo della scuola di attivarsi per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali scatta indipendentemente da una formale richiesta della famiglia. I giudici richiamano la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, che impone alle scuole di avvalersi degli strumenti compensativi previsti per la Legge 170/2010, sulla base della documentazione clinica presentata dalle famiglie.
“Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie – possono avvalersi […] degli strumenti compensativi e delle misure dispensative”, si legge nella sentenza n. 14255/2026.
Il Tar ha sottolineato come l’istituto avesse a disposizione i certificati medici da anni, e che la relazione dell’Asl del maggio 2025 raccomandava esplicitamente misure come la flessibilità oraria e la programmazione delle verifiche per evitare più prove nello stesso giorno. La scuola ha tentato di difendersi sostenendo l’assenza di una specifica richiesta di attivazione del PDP. Una circostanza, quest’ultima, che i giudici hanno giudicato irrilevante ai fini della decisione.
Alla luce di ciò, il provvedimento di bocciatura è stato annullato. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è stata invece respinta, poiché il danno non è risultato sufficientemente provato, anche in considerazione del fatto che la scuola ha comunque provveduto ad adottare il Piano Didattico Personalizzato per l’anno successivo, nel 2026. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
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