Farà giurisprudenza il caso nella Locride di un custode giudiziario
Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno messo fine al contrasto giurisprudenziale sulla natura dei compensi spettanti ai custodi giudiziari, stabilendo che non si applica il termine di decadenza di 100 giorni previsto per gli ausiliari del magistrato. Il ricorso del Ministero della Giustizia è stato rigettato, confermando l’impostazione del Tribunale di Locri nel caso che vedeva coinvolto un custode giudiziario e titolare di un’impresa con sede nella Locride.
La vicenda nasce da quattordici decreti del gip di Locri che avevano dichiarato il “non luogo a provvedere” sulle istanze di liquidazione presentate dall’imprenditore e custode giudiziario, ritenute tardive perché depositate oltre i 100 giorni dalla cessazione della custodia. Il Tribunale, in sede di opposizione, aveva invece accolto in parte le richieste del custode, escludendo la decadenza e applicando solo la prescrizione decennale, liquidando oltre 10mila euro.
Il Ministero sosteneva che il custode dovesse essere equiparato agli altri ausiliari del magistrato, quindi soggetto alla decadenza dell’art. 71. Le Sezioni unite hanno però ricostruito l’intero impianto del Testo unico sulle spese di giustizia, giungendo alla conclusione opposta, peraltro condivisa dalla Procura generale, stabilendo il seguente principio: «Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, comma 2, D.P.R. 115/2002, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente l’art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale».
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