Economia

Obbligo di pubblicazione per le sentenze di assoluzione

Obbligo di pubblicazione per le sentenze di assoluzione, ma anche per i provvedimenti di archiviazione e di non luogo a procedere. La Camera ha approvato ieri in prima lettura il testo del disegno di legge che introduce un vincolo a tutela della reputazione della persona interessata da un procedimento penale. La proposta non ha ricevuto voti contrari ed è passata con 127 sì e 82 astensioni.

Il danno reputazionale

Per Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia e primo firmatario della proposta di legge, «il procedimento penale si avvia con le contestazioni e si conclude con la pronuncia di un giudice. Pubblicare solo l’accusa, omettendo di pubblicare la sentenza di assoluzione, significa omettere la verità processuale e fornire un’immagine distorta della persona interessata dalla vicenda. Ogni anno 500.000 persone vengono indagate e poi archiviate o assolte in primo grado. Quando si pubblica la notizia di un’indagine bisognerebbe sempre porsi una domanda: e se fosse innocente?».

Il vincolo di pubblicazione

Nel dettaglio, il disegno di legge innesta una nuova disposizione nel Codice della privacy, prevedendo che su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati «sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione», il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento, è tenuto a dare pubblicità, senza oneri per l’interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest’ultimo.

Lo spazio adeguato

Quanto allo spazio concretamente da riservare, il testo fa riferimento al concetto di adeguatezza, stabilendo che dovrà essere dato «rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale».

Il ruolo del Garante

Centrale è la figura dell’Autorità in caso di inadempimento. Infatti, l’interessato, in caso di inerzia da parte del direttore o del responsabile della testata giornalistica, può rivolgere una segnalazione al Garante. Il Garante decide nei cinque giorni successivi e, all’esito di tale procedimento, può ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l’indagato o l’imputato.


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