Ast, due ricorsi al Tar per gli atti negati
MACERATA – Il caso di una dipendente è appena stato definito con l’azienda condannata a pagare le spese. L’altro vede protagonista il sindacato Nursind
–
caricamento letture

L’ospedale di Macerata
di Luca Patrassi
Se ci si sposta dal fronte elettorale a quello sanitario, sempre restando a Macerata, sembra di passare dall’ipotesi dell’anatra zoppa alla papera muta. L’albo pretorio della Ast indica infatti l’affidamento di due incarichi legali per resistere in giudizio ai ricorsi al tribunale amministrativo regionale delle Marche fatti da una dipendente e da un sindacato che contestano il rifiuto opposto da qualche dirigente dell’azienda sanitaria territoriale di Macerata alla richiesta di accesso agli atti relativamente ad alcune procedure per la selezione del personale. Un ricorso l’Ast lo ha già perso, per l’altro si è in attesa della pubblicazione della sentenza.
Il ricorso definito nasce dalla richiesta di una dipendente di poter visionare gli atti della procedura di selezione interna per l’attribuzione al personale del comparto sanità dei differenziali economici di professionalità. L’Ast «ha fornito dati incompleti» e come si legge nella sentenza del Tar «non anche la documentazione effettivamente richiesta e relativa agli atti collegati al ricorso amministrativo interno da lei presentato». Rilevano i giudici del Tar che «il diritto di accesso costituisce una posizione giuridica autonoma finalizzata a garantire la trasparenza e la conoscibilità dell’azione amministrativa, purché sussista un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti. Nel caso di specie tale interesse risulta evidente, poiché la documentazione riguarda direttamente la posizione della ricorrente nell’ambito della procedura selettiva. Non risulta quindi rilevante l’affermata “definitività” delle graduatorie interessate. Nel merito, il diniego opposto dall’amministrazione risulta illegittimo».
C’è anche una frecciatina che appare rivolta a chi ha sostenuto la tesi del diniego: «Per giurisprudenza assolutamente costante, a fronte di una rituale istanza di accesso grava sull’amministrazione l’onere di fornire un riscontro completo ed esaustivo, non potendo la stessa limitarsi a mere affermazioni generiche circa la mancata disponibilità della documentazione richiesta. L’eventuale inesistenza degli atti deve infatti essere dichiarata in modo espresso e puntuale, trattandosi di circostanza sottratta alla diretta conoscibilità del richiedente e rientrante nella esclusiva sfera organizzativa dell’amministrazione precedente…». Si legge infine nella sentenza: «Le spese seguono la soccombenza». Per il ricorso citato l’Ast aveva dato incarico ad un avvocato del Foro di Ancona per un compenso previsto in 6458 euro.
Il secondo ricorso ha visto protagonista il sindacato Nursind per il rifiuto Ast alla richiesta di accesso agli atti formulata per ottenere la documentazione relativa all’utilizzo e all’applicazione dell’istituto della mobilità volontaria, in particolare al cronoprogramma per la selezione relativa al 118, la documentazione relativa alle assegnazioni provvisorie conferite dalla data della pubblicazione della graduatoria della mobilità volontaria per infermieri e a tutte le altre assegnazioni.In questo caso l’Ast ha dato un incarico professionale da 6458 all’avvocato Marco Bernabei e si è in attesa della pubblicazione della sentenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Source link




