Basilicata

Rinascita Scott, era una vittima ma i magistrati lo arrestarono, lo Stato condannato al risarcimento

Clamorosa sentenza del Tribunale civile di Salerno sul maxi blitz antimafia “Rinascita Scott” che condanna il Ministero ad un risarcimento a favore di Matteo Famà. I giudici: «C’è stata colpa grave di Gip e Dda di Catanzaro. Evidente travisamento dei fatti: Famà era la vittima della rissa e non l’autore»


VIBO VALENTIA – Una sentenza destinata ad aprire un forte dibattito sul tema degli errori giudiziari, delle misure cautelari e della responsabilità dei magistrati arriva dal Tribunale civile di Salerno, che ha riconosciuto la colpa grave del Gip e dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro coinvolti nella vicenda giudiziaria di Matteo Famà, 46enne di Pizzo Calabro, finito nel dicembre 2019 nell’inchiesta antimafia “Rinascita Scott” e successivamente assolto con formula piena e ora destinatario di un risarcimento per la detenzione sofferta e il palese errore giudiziario.

I giudici salernitani hanno disposto, accogliendo le doglianze dell’avvocato Brunella Chiarello, il risarcimento dei danni nei confronti dello Stato, ritenendo illegittima la misura cautelare applicata all’uomo, arrestato nell’ambito del maxi blitz “Rinascita-Scott” coordinato dalla Dda di Catanzaro. Una pronuncia particolarmente significativa perché non si limita a certificare l’errore, ma individua precise responsabilità nella gestione dell’inchiesta e nell’applicazione degli arresti domiciliari.

La decisione rappresenta uno dei rarissimi casi in cui un tribunale civile riconosce formalmente la colpa grave di magistrati nell’esercizio delle proprie funzioni, evidenziando criticità investigative e valutative ritenute determinanti nella limitazione della libertà personale di un cittadino poi riconosciuto innocente.

IL BLITZ DI RINASCITA-SCOTT E IL CLAMORE MEDIATICO

Per comprendere la portata della vicenda occorre tornare al 19 dicembre 2019, giorno della maxi operazione “Rinascita Scott”, considerata una delle più imponenti offensive giudiziarie contro le cosche della ’ndrangheta vibonese. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, portò all’emissione di centinaia di misure cautelari tra arresti in carcere, domiciliari e obblighi restrittivi. Un blitz dal fortissimo impatto mediatico che occupò per giorni le cronache nazionali e internazionali.

Tra i destinatari delle misure cautelari compariva anche Matteo Famà, accusato di aver preso parte a una violenta rissa verificatasi a Pizzo il 2 agosto 2017. Secondo la ricostruzione iniziale degli investigatori, l’uomo avrebbe avuto un ruolo attivo nell’aggressione. Sulla base di questa ipotesi accusatoria il Gip dispose nei suoi confronti gli arresti domiciliari confermandoli dopo l’interrogatorio di garanzia. La vicenda ebbe immediatamente pesanti ripercussioni personali e sociali. L’inserimento del nome di Famà all’interno di un’inchiesta antimafia di tale portata comportò inevitabili conseguenze sul piano umano, reputazionale e relazionale.

MA RIESAME AVEVA GIÀ SMONTATO LE ACCUSE A FAMÀ

Tuttavia, già nelle prime fasi successive all’arresto, il quadro accusatorio iniziò a mostrare profonde contraddizioni. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro escluse infatti l’esistenza di elementi concreti idonei a sostenere la responsabilità penale di Famà, arrivando a una conclusione diametralmente opposta rispetto all’impostazione iniziale dell’accusa: dagli atti emergeva che l’uomo non fosse autore della rissa ma vittima dell’aggressione. Una ricostruzione che avrebbe poi trovato definitiva conferma nel processo penale conclusosi con l’assoluzione piena dell’imputato. Nonostante le evidenze investigative tratteggiassero l’uomo come vittima delle circostanze e anche la Procura di Vibo le aveva avallate, la Dda aveva invece esercitato l’azione penale.

E nelle motivazioni richiamate dal Tribunale di Salerno si evidenzia come la ricostruzione operata dal Riesame risultasse ormai “insuperabile”, incompatibile con qualsiasi ipotesi di corresponsabilità. Nonostante ciò, il procedimento proseguì ugualmente, costringendo Famà ad affrontare un lungo percorso giudiziario e mediatico.

IL TRIBUNALE DI SALERNO: “TRAVISAMENTO DEI FATTI”

Il passaggio più delicato e incisivo della sentenza riguarda proprio il comportamento dei magistrati che emisero e sostennero la misura cautelare. Secondo il Tribunale civile di Salerno, il Gip avrebbe disposto gli arresti domiciliari sulla base di un evidente travisamento dei fatti e delle risultanze investigative. I giudici parlano apertamente di un provvedimento fondato su circostanze “incontrastabilmente escluse dagli atti del procedimento”.

In sostanza, secondo la sentenza, nessuno degli elementi raccolti dagli investigatori consentiva di sostenere l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Famà. Al contrario, la documentazione disponibile avrebbe già delineato chiaramente la sua posizione di persona offesa.

Il Tribunale evidenzia inoltre un principio fondamentale del diritto penale: la semplice presenza di una persona nel luogo in cui avviene una colluttazione non può automaticamente tradursi in prova di partecipazione criminosa. Un richiamo che i giudici definiscono coerente con “i più elementari principi della prova e della colpevolezza”.

LE CRITICHE DEL TRIBUNALE DI SALERNO ALLA MISURA CAUTELARE

Particolarmente severe anche le valutazioni relative agli arresti domiciliari applicati nei confronti dell’uomo. Secondo il Tribunale di Salerno, nell’ordinanza cautelare mancava una reale motivazione sulle esigenze restrittive, tanto da sottolineare addirittura l’assenza di motivazione “anche dal punto di vista grafico”. Una circostanza ritenuta gravissima dai giudici civili, soprattutto considerando che gli arresti domiciliari costituiscono una misura fortemente limitativa della libertà personale. La sentenza sottolinea inoltre come il giudice avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione la solidità degli elementi investigativi prima di comprimere un diritto costituzionalmente garantito come la libertà individuale.

LA MANCATA REVOCA DELLA MISURA E IL RUOLO DELLA DDA DI CATANZARO

Altro elemento centrale della pronuncia riguarda il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dalla difesa il 24 dicembre 2019: Il Gip confermò gli arresti domiciliari sulla base del parere contrario espresso dalla Procura distrettuale antimafia. Per il Tribunale di Salerno, invece, la misura avrebbe dovuto essere immediatamente revocata. Famà rimase agli arresti domiciliari per 21 giorni.

Ma le censure investono direttamente anche i pubblici ministeri della Dda di Catanzaro. Secondo la sentenza, gli stessi avrebbero dovuto rilevare sin dall’inizio “la palese assenza di una condotta penalmente rilevante” da parte dell’indagato. I giudici ritengono inoltre che, dopo la decisione del Riesame, la Procura avrebbe dovuto chiedere l’archiviazione del procedimento anziché proseguire verso il rinvio a giudizio.

IL PROCESSO RINASCITA SCOTT E L’ASSOLUZIONE E IL RISARCIMENTO

Per Famà l’odissea giudiziaria è durata per sua fortuna poco: si è conclusa il 6 novembre 2021 al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Sentenza non appellata dalla Distrettuale antimafia, chiudendo così la vicenda giudiziaria con il riconoscimento ufficiale della sua totale estraneità ai fatti contestati. Da qui, la causa contro il ministero e la condanna di quest’ultimo ad un risarcimento al 46enne di Pizzo.

Per la difesa di Famà, la sentenza del Tribunale di Salerno “rappresenta inoltre uno dei rari casi in cui viene formalmente riconosciuta la colpa grave dei magistrati nell’esercizio delle loro funzioni”, tema da sempre centrale nel confronto politico e istituzionale ma raramente tradotto in pronunce concrete e “riafferma il principio secondo cui il sistema giudiziario, pur nella delicatezza del proprio ruolo, deve rispondere degli errori commessi quando questi incidono in maniera significativa sui diritti fondamentali dei cittadini”.


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