Sicilia

Empam, Sciacchitano: nessuna mia condanna, ma una controversia amministrativa

«Non esiste alcuna condanna penale, civile o amministrativa nei miei confronti», la vicenda «riguarda esclusivamente i ricorsi proposti dallo stesso Sciacchitano contro la propria esclusione dal Consiglio di amministrazione dell’Enpam». Lo afferma il professore Giansalvo Sciacchitano sulla decisione della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso contro l’Enpam, di cui era stato consigliere di amministrazione, fornendo la ricostruzione del contenzioso sfociato in processi.

«La questione – spiega Sciacchitano – si fonda su un elemento giuridico preciso e decisivo: la giurisprudenza italiana considera l’Enpam un’associazione privata, pur gestendo funzioni di enorme rilievo pubblicistico e miliardi di euro di contributi previdenziali obbligatori. È proprio questa qualificazione privatistica che ha obbligato i giudici a ritenere legittima la mia estromissione dagli organi dell’ente, sulla base del principio secondo cui un’associazione privata può decidere autonomamente la permanenza o meno dei propri componenti negli organi interni».

Sciacchitano ha sempre sostenuto di essere stato «estromesso dagli organi Enpam, gestiti da un trentennio dalle stesse persone, perché si era opposto ad una gestione «a dir poco opaca» e di «opporsi in sede giudiziaria per affermarne la valenza pubblica, ben consapevole di doverne pagare le spese processuali, scegliendo di farlo nell’interesse delle migliaia di colleghi ignari e che oggi cominciano a sapere e capire».

«Ma definire quindi tale esito processuale come una “condanna definitiva” – osserva Sciacchitano – costituisce dunque una rappresentazione impropria e potenzialmente fuorviante. Non vi è infatti alcuna sentenza che accerti responsabilità personali, illeciti, reati o condotte fraudolente attribuite al prof. Sciacchitano».

«Per tale ragione – conclude la nota di Sciacchitano – si invita a una rappresentazione giornalisticamente più corretta e aderente ai fatti, distinguendo nettamente tra: una presunta “condanna», che non esiste; e il rigetto di ricorsi interni a una controversia associativa privata».


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