Alunno si fa male a scuola, i genitori chiedono oltre 50mila di risarcimento, ma il Tribunale dice no: “Senza prova non è possibile, domanda sfornita di compiuti e specifici allegati”

Il Tribunale di Potenza ha respinto la richiesta di risarcimento danni presentata dai genitori di un minore che nel 2019 riportò un infortunio durante l’orario scolastico.
Con la sentenza numero 1204/2026, depositata il 30 aprile scorso, il giudice ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità a carico dell’istituto comprensivo in provincia di Potenza e del ministero dell’Istruzione, condannando la famiglia al pagamento delle spese processuali.
Il caso
La vicenda risale al 7 febbraio 2019. Secondo quanto ricostruito nell’atto di citazione, il minore, che all’epoca frequentava la seconda elementare, uscì dalla classe intorno alle 15 per recarsi in bagno. Una volta rientrato in aula, il bambino iniziò a piangere e riferì dolori allo stomaco e senso di vomito. L’insegnante presente, dopo aver prestato i primi soccorsi, avvertì telefonicamente la madre, che prelevò il figlio da scuola alle 15.15.
I genitori hanno agito in giudizio sia in proprio sia nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale (il potere-dovere di prendere decisioni e curare gli interessi del figlio minore) sul bambino. La richiesta risarcitoria ammontava a 51.035 euro. Gli attori hanno citato il ministero dell’Istruzione, l’istituto scolastico e una terza chiamata in causa (un soggetto successivamente coinvolto nel giudizio su richiesta di una delle parti), ossia una società con sede legale a Milano. Tutti i convenuti hanno contestato la ricostruzione fornita dalla famiglia.
In una successiva memoria istruttoria (il documento con cui le parti precisano le prove che intendono fornire), i genitori hanno provato a dettagliare la dinamica: l’insegnante di turno si sarebbe allontanata temporaneamente dalla classe lasciando gli alunni da soli. Alcuni bambini si sarebbero alzati dai banchi creando confusione, e il minore avrebbe subito “un forte colpo alla pancia”. Secondo questa versione, il dolore si sarebbe manifestato subito ma solo dopo il rientro dal bagno, quando il bambino sarebbe caduto a terra accusando vomito.
Le motivazioni del giudice
Il tribunale ha bocciato la domanda per due ragioni concorrenti. In primo luogo, il giudice ha rilevato che la stessa allegazione fattuale (l’insieme degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa) era vaga e contraddittoria. Scrive il tribunale: “la domanda attorea, prima ancora che indimostrata, risulta sfornita di compiuta e specifica allegazione in fatto” (Tribunale di Potenza, n. 1204/2026, pag. 3). Secondo il giudice non si capiva se le lesioni derivassero dal presunto colpo alla pancia oppure dalla caduta avvenuta in bagno. Mancava inoltre qualsiasi indicazione sul titolo di responsabilità (il fondamento giuridico dell’obbligo di risarcire) delle parti convenute.
Il giudice ha comunque concesso una prova testimoniale per cercare di chiarire l’accaduto. Ma anche quella strada si è rivelata un vicolo cieco. L’unica insegnante presente, depositando in aula, ha riferito che il bambino le aveva spiegato di essere caduto dopo aver incrociato i propri piedi, senza fare alcun riferimento a un colpo ricevuto da altri alunni. La stessa docente ha precisato di non aver assistito direttamente alla caduta, avvenuta in bagno mentre lei era in classe. Nessun altro testimone ha saputo fornire elementi utili.
La parte attrice ha insistito per sentire anche un’altra insegnante, quella che secondo la loro ricostruzione si sarebbe allontanata dalla classe lasciando i bambini incustoditi. Il tribunale ha però ritenuto superflua questa audizione: se la docente non era presente al momento del sinistro, la sua testimonianza non avrebbe potuto chiarire la dinamica reale dell’infortunio.
Alla luce di tali carenze probatorie, il giudice ha concluso che gli attori non hanno dimostrato né l’effettiva dinamica dell’evento né il nesso di causalità tra la condotta dell’istituto scolastico e i danni subiti dal minore. La domanda è stata quindi integralmente respinta.
La soccombenza (la perdita della causa) comporta la condanna della famiglia al pagamento delle spese di lite (le spese legali e processuali) in favore sia delle amministrazioni convenute sia della terza chiamata in causa. Tutte le altre questioni sollevate dalle parti sono state dichiarate assorbite, cioè non esaminate perché la decisione già adottata le ha rese irrilevanti.
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