Campania

Mensa scolastica, si chiude la vertenza in tribunale: confermata l’aggiudicazione dell’appalto


Si chiude con un nulla di fatto per la società ricorrente la vicenda giudiziaria legata all’appalto per il servizio di refezione scolastica nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, che si è costituito in giudizio con l’avvocato Clemente Manzo. Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata nei giorni scorsi, ha infatti respinto l’appello presentato dalla cooperativa seconda classificata, confermando in via definitiva l’aggiudicazione alla società concorrente.

Al centro della controversia vi era l’assegnazione del servizio per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, una gara pubblica che aveva visto prevalere la società “La Mediterranea” con un punteggio superiore di poco più di tre punti rispetto alla “New Food”, ricorrente. Quest’ultima aveva contestato diversi aspetti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, in particolare la disponibilità e l’idoneità di un centro di cottura emergenziale indicato come elemento migliorativo.

Secondo la tesi della società appellante, tale struttura non sarebbe stata pienamente disponibile per tutta la durata dell’appalto e, di conseguenza, non avrebbe dovuto concorrere all’attribuzione del punteggio premiale. Una circostanza che, se accolta, avrebbe potuto incidere sull’esito finale della gara.

I giudici amministrativi, tuttavia, hanno ritenuto infondate le doglianze. Nella sentenza si chiarisce che la disponibilità del centro di cottura emergenziale rientra tra i cosiddetti “requisiti di esecuzione”, ossia condizioni necessarie per lo svolgimento del servizio ma non determinanti per la partecipazione alla gara. Tali elementi possono comunque incidere sull’attribuzione di punteggi aggiuntivi, senza però costituire un vincolo assoluto.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha sottolineato come l’autorizzazione all’utilizzo del centro di cottura – pur legata ad altri appalti – fosse valida e mai impugnata, rendendo quindi legittima la valutazione effettuata dalla commissione di gara. Anche la limitata durata della disponibilità della struttura non è stata ritenuta decisiva: al massimo avrebbe potuto comportare una riduzione del punteggio, ma non tale da ribaltare la graduatoria finale.

Respinte anche le accuse di presunte dichiarazioni incomplete o fuorvianti da parte della società aggiudicataria. I giudici hanno evidenziato che non vi era alcun obbligo di dettagliare il titolo giuridico di disponibilità del centro di cottura e che, in ogni caso, l’impegno a garantire il servizio è stato rispettato anche tramite strutture alternative.

Infine, è stata ritenuta legittima anche la possibilità di sostituire il centro di cottura inizialmente indicato con altri siti, soluzione adottata in fase esecutiva e giudicata coerente con la normativa e con le esigenze del servizio.

Con il rigetto dell’appello, la vicenda si chiude dunque definitivamente, confermando l’operato della stazione appaltante e della commissione giudicatrice. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, a testimonianza della complessità della materia trattata.


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