Gratuito patrocinio, Italia condannata per il ritardo nel pagamento agli avvocati
Per la prima volta l’Italia viene condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per il ritardo strutturale nel pagamento agli avvocati delle somme dovute dallo Stato per il patrocinio dei non abbienti nei procedimenti penali e civili. La Cedu, con sentenza dell’11 dicembre, attribuisce i cronici ritardi nei pagamenti sia a cause organizzative (assenza di personale) sia economiche. «Dai documenti presentati dalle parti emerge inoltre che i ritardi in questione derivano da una serie di fattori: problemi legati, da un lato, alla gestione del procedimento da parte delle cancellerie dei tribunali, per quanto riguarda il ritardo nella comunicazione delle ordinanze alle parti o nell’autorizzazione all’invio delle fatture e, dall’altro, alla mancanza di risorse finanziarie sufficienti, per quanto riguarda il ritardo nel pagamento successivo all’invio delle fatture».
La Corte sottolinea poi il valore del gratuito patrocinio nell’assicurare l’accesso alla giurisdizione e l’esercizio del diritto di difesa anche dei non abbienti.
I tempi fissati dalla Cedu
Dopo aver rilevato che i ritardi, anche sulla base dei dati disponibili, arrivano in alcuni casi a superare i 4 anni e che il Governo non è stato in grado di dare una spiegazione convincente, la Corte delinea anche una finestra temporale di tollerabilità destinata a orientare in futuro le prassi: «La Corte riconosce che, se un certo ritardo nell’esecuzione degli ordini di pagamento è comprensibile, questo non dovrebbe, salvo circostanze eccezionali, superare un anno in totale, escluso il periodo di opposizione e, in linea di principio, sei mesi tra il deposito degli ordini e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura, e sei mesi tra il momento dell’invio della fattura e il pagamento».
Un criterio guida
Per le Camere penali «con questa indicazione, la Corte non solo ha giudicato irragionevoli i ritardi oggetto dei ricorsi, ma ha introdotto un criterio generale destinato a orientare la prassi degli uffici giudiziari e dell’amministrazione, segnando una svolta nella tutela effettiva del diritto degli avvocati a ricevere quanto loro dovuto per l’attività svolta entro tempi coerenti con la natura pubblica e costituzionale della funzione difensiva».
La Corte ha anche affermato che i decreti di pagamento emessi dai giudici italiani costituiscono veri e propri titoli che attestano un credito certo ed esigibile, protetto come «bene» sulla base della Convenzione dei diritti dell’uomo e, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale richiamata dalla stessa Corte, riconoscono un diritto soggettivo patrimoniale dell’avvocato, che non può essere svuotato di contenuto da ritardi amministrativi o carenze organizzative.
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