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Vincitori e futuri neo immessi concorso PNRR3: è possibile svolgere l’anno di prova in assegnazione provvisoria?

In prospettiva delle prossime immissioni in ruolo dei vincitori del concorso PNRR3, molti docenti si interrogano sulla possibilità di avvicinarsi a casa tramite l’assegnazione provvisoria e, contemporaneamente, svolgere l’anno di formazione e prova. Durante il Question Time di Orizzonte Scuola, l’esperta Sonia Cannas ha fatto chiarezza su questo delicato incrocio normativo, spiegando perché i neoassunti da concorso ordinario non possono richiedere subito la mobilità annuale e in quali specifici casi è invece consentito svolgere l’anno di prova in assegnazione provvisoria.

La prof.ssa Cannas spiega che per poter presentare domanda di assegnazione provvisoria è necessario possedere già, all’atto della domanda, un contratto a tempo indeterminato oppure un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (come nel caso degli assunti da GPS Prima Fascia sostegno che abbiano già superato l’anno di prova o che siano abilitati).

Le finestre per presentare la domanda di assegnazione provvisoria si aprono tipicamente in estate, ovvero prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, di solito entro le prime tre settimane di luglio. Di conseguenza, un vincitore del concorso PNRR3 che attende l’immissione in ruolo per settembre non ha ancora un contratto attivo nel momento in cui si presentano le istanze. Non avendo questo requisito preliminare, non può partecipare alla procedura di assegnazione e dovrà obbligatoriamente prendere servizio e svolgere l’anno di prova nella sede di titolarità che gli verrà assegnata. Così recita l’art 7 comma 2 del CCNI 2025/28 in merito alle assegnazioni provvisorie: “Può partecipare all’assegnazione provvisoria, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente, compreso quello della provincia di Trento, assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria”.

Svolgere l’anno di prova in assegnazione provvisoria: l’unica eccezione

Esiste tuttavia un caso specifico in cui è legalmente possibile svolgere l’anno di formazione e prova in una scuola ottenuta tramite assegnazione provvisoria. Questa casistica si riserva a chi si trova al secondo anno di servizio o successivi.

Se un docente, durante il suo primo anno nella sede di titolarità, non riesce a maturare i giorni necessari per il superamento dell’anno di prova (ossia i canonici 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche), l’anno di prova viene ufficialmente rinviato all’anno scolastico successivo. L’articolo 2 comma 3 del DM n. 226/2022 così dispone: “Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente”. 

In questo caso, avendo il contratto attivo, nell’estate successiva avrà il pieno diritto di presentare domanda di assegnazione provvisoria (se in possesso dei requisiti di ricongiungimento richiesti). Qualora dovesse ottenerla, la normativa gli consentirà di svolgere e completare l’anno di prova precedentemente rimandato direttamente nella sede ottenuta per assegnazione.

Per i vincitori del concorso PNRR3 che entrano in ruolo a settembre, dunque, la strada è questa: il primo anno andrà obbligatoriamente svolto nella scuola di titolarità assegnata dall’Ufficio Scolastico, a meno che il rinvio dei giorni di servizio non apra le porte all’assegnazione provvisoria l’anno successivo.

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