Società

Ore da 55 minuti e Formazione Scuola Lavoro: si paga l’unità oraria o il tempo effettivo?

Nella gestione delle attività di FSL (ex PCTO) emergono con una certa frequenza criticità legate sia agli aspetti organizzativi sia a quelli retributivi del personale coinvolto. In particolare, il tema dei tempi di pagamento, della trasparenza dei prospetti di liquidazione e dei criteri di computo delle ore di attività aggiuntive continua a generare dubbi applicativi nelle istituzioni scolastiche. Il caso in esame riguarda un ITP di un istituto CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) che segnala una possibile incongruenza tra il conteggio delle ore ai fini didattici (effettuato sull’unità oraria da 55 minuti adottata dall’istituto) e la loro quantificazione ai fini del compenso, talvolta ricondotta invece al minuto effettivo. A ciò si aggiunge la mancata trasmissione automatica dei cedolini e la necessità di richiederli espressamente.

Il quesito

Sono un ITP nel mio istituto CAT, corso geometra, capita spesso di partecipare a PCTO (FSL, ndr). I pagamenti sono sempre effettuati dopo lungo tempo, mai subito dopo la conclusione delle attività. Inoltre, non vengono mai comunicati e né si invia un cedolino che illustri i calcoli effettuati, se non dopo esplicita richiesta, anche reiterata più volte. Nel mio istituto adottiamo una riduzione oraria a 55′ per tutte le ore, esclusa la prima ovviamente. Solo di recente ho notato che il DSGA conteggia i minuti complessivi ai fini del pagamento, mentre le stesse lezioni sono conteggiate per l’ora intera ai fini della validità e durata del singolo PCTO. Vorrei, quindi, sapere se questa procedura, a mio avviso a due pesi e due misure, sia corretta o meno e quale sia la corretta interpretazione e come correggere quanto già computato e pagato. Grazie per l’attenzione e grazie in anticipo per la Vostra consulenza.

FSL: quali figure sono retribuite

Prima di andare nel dettaglio del quesito del lettore, è importante precisare quali possono essere le figure retribuite nell’ambito della FSL (Formazione Scuola Lavoro), che ha sostituto il precedente PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) e ancora prima ASL (Alternanza Scuola-Lavoro) a cui si fa riferimento.

Con la nota ministeriale n. 3355 del 28 marzo 2017 sono stati chiariti alcuni aspetti, tra cui quelli legati alla retribuzione. L’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39 dell’articolo 1 della legge 107/2015, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo conseguenti all’attivazione dei percorsi di alternanza, da erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto, e la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi.

Secondo quanto appena esposto, dunque, sono le stesse scuole a dover individuare le quote per retribuire docenti e personale ATA che svolgono ore eccedenti rispetto al loro tradizionale orario di servizio.

Inoltre, per il personale docente sono altresì retribuibili con il Fondo d’istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all’attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, in base all’articolo 88, comma 2, lettera a) del CCNL del 29 novembre 2007.

Pertanto, a prescindere dal fatto che l’attività svolta sia riconducibile a quella di tutor interno o connessa ai percorsi di FSL, il ruolo chiave nell’ambito della retribuzione è giocato dalla contrattazione integrativa d’istituto.

La contrattazione integrativa d’istituto e la FSL

Per rispondere adeguatamente al quesito del lettore occorrerebbe conoscere i termini della contrattazione integrativa dell’istituto. Pertanto, il primo consiglio pratico è quello di prendere visione dei relativi documenti e verificare cosa è previsto in merito nella propria scuola.

Come confermato anche dal CCNL 2022-24, all’art. 11 c. 4 lettera c) sono elencate le materie oggetto di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica ed educativa, in cui rientrano i criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi di formazione scuola lavoro e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale (c3).

Come si legge dal testo del contratto nazionale, è l’accordo tra dirigente e componente sindacale (RSU di istituto) a fissare i criteri per attribuire i compensi accessori legati all’attività di FSL, ma soprattutto quelli per determinarli.

Proprio in questa casistica rientra il dubbio avanzato dal lettore. All’interno della contrattazione dovrebbero trovarsi i riferimenti per poter conoscere appieno in quale modo la scuola retribuisce tali attività.

La questione della riduzione oraria a 55 minuti: come deve essere pagata?

In ambito didattico, è frequente che le tradizionali ore di 60 minuti vengano ridotte a unità orarie di 50 o 55 minuti. Tale scelta avviene mediante delibera degli organi collegiali oppure attraverso accordi di contrattazione integrativa. La riduzione può essere motivata da diverse esigenze, tra cui, in modo particolare, quelle legate all’organizzazione dei trasporti.

Il motivo sotteso alla decisione non è però un dettaglio. Secondo l’art. 28 c. 8 del CCNL 2006-09, per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.

Nel corso degli anni, a partire dalle appena citate circolari del 1979 e del 1980, è sempre stato confermato il principio per cui la riduzione oraria di 5 o 10 minuti non incida sulla validità dell’unità oraria dal punto di vista didattico. Pertanto, per gli studenti è perfettamente coerente che l’unità oraria sia considerata tale anche in corrispondenza di una riduzione temporale effettiva limitata a un massimo di 10 minuti, come previsto dalla circ. 243/1979, che prevede che la riduzione dell’ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti. Non solo: sempre la medesima circolare prevede che, nei casi in cui la riduzione oraria sia prevista per motivi estranei alla didattica, non sia configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.

Diverso il discorso in caso di scelta didattica operata dalla scuola, e dunque al di fuori del perimetro previsto dalla circolare ministeriale del 1979. Se così fosse, sarebbe necessario recuperare i minuti mancanti, come previsto dall’art. 28 comma 7 del CCNL 2006-09: al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.

Ma questo discorso vale ai fini della rendicontazione FSL?

Facciamo chiarezza in merito. La retribuzione dei docenti in materia di FSL è prevalentemente legata all’attività di tutor interno, da svolgersi in orario extracurricolare e per cui, dunque, difficilmente possono esserci problemi legati alla durata precisa dell’ora.

Discorso diverso rispetto a quello che pare prospettarsi dall’ipotesi presentata dal lettore, per cui si assume che lo svolgimento dell’incarico avvenga in orario curricolare, visto il riferimento all’unità di lezione. In questi casi, si presuppone che si tratti di azioni connesse ai percorsi di FSL.

Premesso che la grande maggioranza delle attività di FSL si svolge al di fuori dell’istituto e spesso in corrispondenza dei periodi di sospensione delle lezioni, può comunque accadere che la scuola preveda tali attività all’interno della propria programmazione didattica, consentendone lo svolgimento durante il normale orario di lezione. In ogni caso, ciò deve avvenire sulla base di un’apposita convenzione con il soggetto ospitante e di un progetto formativo individuale che definisca tempi, modalità e obiettivi.

Ciò detto, la risposta continua a risiedere nella contrattazione integrativa d’istituto. Considerata la particolarità della situazione, è lecito pensare che in contrattazione ci si sia posta la problematica della retribuzione oraria. Va anche precisato, ad onor del vero, che raramente le retribuzioni si commisurano in minuti. Generalmente, i dirigenti scolastici e le RSU convergono verso un accordo che prevede o una somma forfettaria o un incarico ancorato alle ore svolte, quest’ultime intese da 60 minuti.

Può però accadere che la contrattazione integrativa d’istituto stabilisca che determinate attività siano rilevate e remunerate in base alla loro durata effettiva. Dunque, a titolo esemplificativo, se il compenso contrattuale è previsto su base oraria (come presumibile), la contrattazione può stabilire una proporzionalizzazione del compenso: un’attività di 55 minuti potrebbe essere retribuita per 55/60 dell’importo orario. In alternativa, potrebbe essere equiparata convenzionalmente a un’ora intera.

Da quanto emerso, sembrerebbe che la scuola in questione abbia adottato il primo approccio: entrambe le soluzioni sono infatti astrattamente possibili, purché trovino fondamento nell’accordo integrativo. Dunque, il miglior suggerimento è sempre quello di recuperare i dettagli della contrattazione integrativa d’istituto e verificare cosa è stabilito in materia.

E se la contrattazione integrativa non regola la casistica?

Se la contrattazione integrativa non prevede nulla, la questione diventa interpretativa e occorre fare riferimento ai principi generali e alla disciplina contrattuale. Ad avviso dello scrivente, è più forte l’argomento secondo cui un’unità oraria di 55 minuti (ma anche di 50) debba essere considerata un’ora ai fini del compenso, quando:

  • l’istituto ha formalmente adottato unità orarie di 50 o 55 minuti;
  • l’attività è programmata e svolta per l’intera unità oraria prevista;
  • non esiste una clausola che imponga il conteggio a minuti o la proporzionalizzazione a 55/60.

Diversamente, si arriverebbe al paradosso per cui un docente svolge integralmente l’attività prevista dall’organizzazione della scuola, ma viene retribuito solo in parte perché l’istituto ha scelto di articolare l’orario in unità inferiori a 60 minuti.

Naturalmente esiste anche una tesi opposta: poiché il compenso accessorio previsto dal CCNL è spesso espresso in termini di “ore”, qualcuno potrebbe sostenere che l’ora corrisponda sempre a 60 minuti e che quindi 55 minuti debbano essere retribuiti in proporzione. Tuttavia, questa interpretazione risulta meno convincente quando l’organizzazione scolastica considera quella di 55 minuti come l’unità oraria ordinaria di svolgimento dell’attività.

Quindi, in assenza di una previsione espressa nella contrattazione integrativa, non c’è una regola che imponga automaticamente il conteggio a minuti. Anzi, si può sostenere con buoni argomenti che l’attività svolta per un’intera unità oraria deliberata dall’istituto debba essere contabilizzata e retribuita come un’ora. Tuttavia, trattandosi di una materia che può generare contenzioso, sarebbe opportuno che la contrattazione integrativa o una specifica determinazione dell’istituto chiarissero esplicitamente il criterio di computo.

Perché il cedolino non viene inviato automaticamente, ma su richiesta?

Per quanto concerne la questione del mancato invio del cedolino, trattasi di una pratica molto frequente. In linea di principio non esiste una norma che imponga al DSGA di inviare automaticamente un cedolino specifico per ogni compenso FSL liquidato con fondi della scuola. La ragione pratica è che questi compensi accessori spesso vengono liquidati con procedure interne dell’istituto, rientranti in prospetti o elenchi di liquidazione. Sono atti amministrativi a tutti gli effetti, naturalmente disponibili agli interessati, ma non necessariamente soggetti a trasmissione individuale automatica.

Il docente ha sempre diritto a conoscere il numero di ore riconosciute, i compensi lordi e netti e i criteri di calcolo applicati ma, trattandosi di procedure diverse rispetto a quelle standard, è l’insegnante che ha la possibilità di chiedere copia del prospetto di liquidazione e degli atti contabili che lo riguardano, senza dover mai neanche necessariamente motivare la richiesta.

Ad ogni modo, per ragioni di trasparenza amministrativa e di corrette relazioni interne, molte scuole trasmettono spontaneamente il prospetto di liquidazione o il cedolino, ma spesso trattasi di una prassi organizzativa. Si ribadisce che non vi è un obbligo generalizzato in tal senso.

I pagamenti sono sempre effettuati dopo lungo tempo: come mai?

I pagamenti delle attività FSL (e più in generale del FIS/FMOF) arrivano spesso in ritardo per una combinazione di fattori amministrativi e contabili piuttosto strutturali, non per una singola causa.

Le risorse non sono sempre immediatamente disponibili entro la fine dell’anno scolastico; anzi, non è raro che arrivino anche dopo il 31 agosto dell’anno di competenza e spesso anche diluite in più tranche o con autorizzazioni successive. Inoltre, la raccolta e la validazione delle ore svolte richiede tempo tecnico. Il DSGA deve infatti predisporre atti, decreti di liquidazione e mandati, spesso per molte attività contemporaneamente, e non sempre è possibile effettuare i pagamenti in tempi ridotti.

Sostanzialmente, non è (di norma) una scelta discrezionale di “ritardare”, ma il risultato di una catena amministrativa abbastanza rigida e frammentata.


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