Trasparenza nelle scuole siciliane, l’USR richiama gli obblighi ANAC: pubblicazione delle attestazioni entro il 30 luglio

L’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia richiama l’attenzione delle istituzioni scolastiche sulla Delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026, con la quale l’Autorità nazionale anticorruzione ha definito criteri, modalità e termini per l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 per l’anno 2026.
La rilevazione riguarda dati, documenti e informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione di pertinenza dell’anno 2025, prodotti, adottati, approvati o da approvare, per vincolo normativo o per esigenze di organizzazione interna, entro il 31 dicembre 2025.
L’azione di vigilanza, si legge nella nota, è finalizzata ad assicurare la piena conformità delle istituzioni scolastiche entro la data di rilevazione fissata dall’ANAC al 15 giugno 2026.
Gli atti di attestazione dovranno poi essere pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna scuola, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello Controlli e rilievi sull’amministrazione, sottosezione di secondo livello Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, alla voce Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Il termine indicato è il 30 luglio 2026.
L’USR ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma 562, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle istituzioni scolastiche le funzioni dell’organismo di controllo con compiti analoghi a quelli dell’OIV sono svolte dal Collegio dei Revisori dei conti. Per le istituzioni educative, come convitti ed educandati, prive di tale organo di controllo, le funzioni sono assolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
La nota invita i dirigenti scolastici a procedere a una ricognizione puntuale della presenza e dell’aggiornamento delle sottosezioni di Amministrazione trasparente oggetto di controllo. Le scuole dovranno verificare che i dati siano pubblicati in formato digitale aperto e rielaborabile, evitando il ricorso a semplici scansioni di documenti cartacei.
Particolare attenzione viene richiesta anche per le sottosezioni non applicabili al contesto scolastico. In questi casi, precisa l’USR, non è corretto lasciare la pagina vuota: occorre inserire una dicitura esplicita, ad esempio Dato non conferente. Analogamente, quando non siano disponibili dati da pubblicare per l’anno di riferimento, dovrà essere inserita una specifica indicazione di esclusione, come L’ente non possiede immobili di proprietà oppure L’ente nell’anno 2025 non ha erogato sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.
L’obiettivo è garantire al cittadino un’informazione corretta e completa all’interno della sezione Amministrazione trasparente.
L’USR Sicilia ribadisce infine che l’omessa pubblicazione dei dati o delle attestazioni OIV entro i termini previsti può esporre l’istituzione scolastica e il dirigente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 47 del decreto legislativo 33/2013, oltre ad avere riflessi sulla valutazione della performance dirigenziale.
L’Ufficio scolastico regionale monitorerà il rispetto dell’adempimento e resta a disposizione delle istituzioni scolastiche per eventuali esigenze di supporto interpretativo.
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