Società

Sostegno e assistenza educativa ridotti, per il Tribunale è discriminazione nei confronti dell’alunno: le ore di PEI non si tagliano per mancanza di fonti. Comune condannato

Una bambina con Sindrome di Williams e un handicap grave riconosciuto. Una scuola dell’infanzia che, per l’anno scolastico 2025/2026, le assegna meno ore di sostegno e di assistenza educativa rispetto a quelle previste dal suo Piano Educativo Individualizzato.

È da qui che parte la vicenda finita davanti al Tribunale di Forlì, sezione civile, che lo scorso 24 agosto 2026 ha emesso un’ordinanza destinata a fare discutere.

A rivolgersi al giudice sono stati i genitori della bambina assistiti da un team di legali. Nel ricorso la famiglia ha chiesto il riconoscimento delle ore stabilite dal Gruppo di Lavoro Operativo nella verifica finale del PEI dell’anno precedente: 25 ore settimanali di insegnante di sostegno e 12 di assistenza educativa.

La scuola, invece, ne aveva assegnate rispettivamente 19 e 5. Una riduzione decisa unilateralmente dalle amministrazioni, che i genitori hanno considerato una vera e propria discriminazione indiretta, vietata dall’articolo 2, comma 3, della legge 67/2006. Secondo questa norma, si ha discriminazione quando un comportamento solo apparentemente neutro finisce per mettere una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto alle altre.

L’Avvocatura dello Stato, in difesa delle istituzioni coinvolte, ha chiesto il rigetto del ricorso. La tesi sostenuta è che la proposta del GLO non sarebbe vincolante e che all’amministrazione resterebbe comunque un margine di discrezionalità. Il Comune di Roncofreddo, dal canto suo, non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace.

Le motivazioni del giudice

Il Tribunale di Forlì ha accolto il ricorso. Il ragionamento parte da un principio consolidato nella giurisprudenza: quando il PEI indica quante ore di sostegno servono, l’amministrazione scolastica non può decidere di assegnarne meno. Se lo fa, e non riduce contemporaneamente l’offerta formativa per gli altri alunni, quella scelta diventa una discriminazione indiretta vietata dalla legge.

La sentenza richiama diverse pronunce che negli anni hanno costruito questo orientamento. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 25101/2019, hanno spiegato che “una volta che il piano educativo individualizzato del minore disabile abbia fissato il numero di ore ritenute necessarie per il sostegno, l’amministrazione scolastica non può assegnare un monte ore inferiore, non sussistendo in tal caso alcun potere discrezionale”. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2023/2017, ha aggiunto che “nessuna disposizione di legge attribuisce al dirigente preposto dell’Ufficio Scolastico il potere di ridurre, tanto meno senza una motivazione, il numero di ore di sostegno, individuate dal G.L.O.H.”.

Anche la recentissima sentenza n. 12704/2026 delle Sezioni Unite ha confermato questa linea, precisando che il dirigente scolastico non può discostarsi dalle indicazioni del GLO nemmeno prima dell’approvazione definitiva del PEI, a meno che non ci siano errori materiali o circostanze ostative documentate.

Nel caso concreto, il GLO aveva motivato la sua proposta spiegando che la bambina, iscritta per 40 ore settimanali, aveva bisogno di un adulto di riferimento che la accompagnasse nella crescita emotiva e cognitiva, garantendo una didattica individualizzata completa. La riduzione decisa dalle amministrazioni non è stata supportata da alcuna motivazione tecnica o medica.

Il giudice ha sottolineato, poi, che l’insegnante di sostegno e l’educatore comunale sono figure diverse, con compiti differenti, e non possono essere scambiate l’una con l’altra.

La decisione ha disposto la cessazione immediata della condotta discriminatoria. Le amministrazioni dovranno garantire alla bambina 25 ore settimanali di insegnante di sostegno e 12 di assistenza educativa per l’anno scolastico in corso e per quelli successivi, salvo diverse valutazioni nei futuri PEI. Le spese di lite, pari a 3.228 euro, sono state poste a carico dei resistenti.

Il principio affermato, dunque, è netto: la mancanza di risorse non può giustificare la compressione di un diritto fondamentale. La pari opportunità a scuola deve essere garantita nella misura massima possibile, senza che ragioni economiche possano prevalere sulle esigenze di inclusione di uno studente con disabilità.


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