Rottura di due denti a scuola, i genitori chiedevano 20mila euro. Il giudice dice no: “Incidente imprevedibile, docenti hanno ben vigilato, l’istituto non deve pagare”

Una bambina di 9 anni, durante la ricreazione in una scuola di Empoli, urta accidentalmente una compagna e riporta la frattura di due denti. I genitori chiedono un risarcimento di quasi 20mila euro al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il giudice rigetta la domanda: le insegnanti erano presenti, la bambina non correva né partecipava a giochi pericolosi, l’incidente è stato imprevedibile e improvviso.
L’episodio risale al febbraio 2019. Una bambina di 9 anni, alunna della scuola pubblica di Empoli, durante l’intervallo del mattino si scontra con una compagna di classe. Il risultato è la rottura di due denti. I genitori decidono di citare in giudizio il Ministero dell’Istruzione chiedendo un risarcimento di 19.485,68 euro, oltre a rivalutazione e interessi.
La difesa degli attori si basa su due capisaldi giuridici: la responsabilità degli insegnanti prevista dall’articolo 2048 del Codice Civile e la responsabilità contrattuale della scuola ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile.
Il Ministero, rappresentato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, contesta la ricostruzione dei fatti e chiede il rigetto della domanda, sostenendo che l’incidente sarebbe stato imprevedibile e inevitabile nonostante la presenza delle insegnanti. Nel giudizio viene chiamata in causa anche la compagnia assicurativa della scuola, che si allinea alle difese del Ministero.
Il caso
Secondo la ricostruzione degli attori, l’incidente si verifica il 21 febbraio 2019 durante la ricreazione mattutina. La bambina, che all’epoca ha 9 anni, si scontra con una compagna di classe e riporta la rottura di due denti. I genitori sostengono che, essendosi l’evento verificato all’interno dei locali scolastici durante l’orario delle lezioni, la responsabilità debba ricadere sull’amministrazione scolastica.
Il Ministero dell’Istruzione solleva però numerosi dubbi sulla ricostruzione dei fatti. Un elemento fondamentale emerge dalla documentazione: la madre della bambina comunica l’infortunio alla scuola solo il 18 marzo 2019, quasi un mese dopo l’evento. Nella comunicazione via email, peraltro, si menziona la lesione di un solo dente, non di due. A ciò si aggiunge che la relazione medico-legale prodotta dalla difesa attorea risale a oltre un anno e mezzo dopo l’incidente.
Le testimonianze raccolte durante il processo, all’udienza del 27 giugno 2024, dipingono un quadro preciso di quanto accaduto. La signora che assiste alla scena conferma l’urto tra la bambina e una compagna, ma precisa: “La bambina non si è lamentata anzi rideva. Ricordo che non perdeva sangue e che il dente non era caduto”.
Un’altra insegnante, presente al momento dell’incidente, aggiunge: “I bimbi erano in corridoio a giocare, la bimba ha fatto un movimento strano ed è caduta. La bimba stava giocando con gli altri bambini e stava camminando. Non correva”. Una terza docente, che non ha visto il momento esatto dell’urto, ricorda che “la collega si è avvicinata per dirci che le bambine si erano scontrate. Abbiamo portato la bambina in bagno per sciacquarsi la bocca. Non perdeva sangue. Non ricordo che la bambina si lamentasse”.
Le motivazioni del giudice
La giudice, nella sentenza n. 3959/2026, depositata il 7 luglio scorso, parte da un principio consolidato dalla Cassazione: con l’ammissione dell’allievo a scuola si instaura un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dello studente (Cassazione, ordinanza n. 33392 del 2025). La responsabilità della scuola, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile, opera in modo diverso rispetto ad altre ipotesi: spetta all’attore provare che l’evento si è verificato durante l’attività scolastica, ma è l’istituto a dover dimostrare che il danno è stato causato da un fatto non imputabile alla scuola o agli insegnanti.
Il giudice osserva che le deposizioni testimoniali rivelano un quadro chiaro: le bambine stavano svolgendo attività ricreativa sotto il controllo di due insegnanti, non stavano correndo, non partecipavano a giochi pericolosi e non ci furono spinte. Lo scontro è stato del tutto accidentale. Come scrive il giudice: “la bambina è stata urtata in un momento di normale routine ricreativa, probabilmente per un improvvido ed improvviso movimento della compagna di giuoco”. Questo elemento è decisivo.
La giudice richiama un orientamento consolidato della Cassazione (Sezione VI-3, ordinanza n. 12410 del 2020) secondo cui “quando il danno occorso all’alunno sia stato causato da un gesto repentino, non prevedibile e quindi evitabile, nonostante la presenza costante e attenta degli insegnanti, non c’è responsabilità né di questi né della scuola”.
La decisione sottolinea anche un aspetto probatorio cruciale: la difesa attorea non ha fornito la prova adeguata del nesso causale tra l’urto e la scheggiatura dei denti incisivi superiori. L’email della madre, che parla di un solo dente e arriva dopo un mese dall’incidente, unita all’assenza di documentazione medica tempestiva e all’incertezza delle testimonianze sulle lesioni effettive, rende la domanda risarcitoria priva dei necessari riscontri probatori.
Il Tribunale respinge quindi la richiesta dei genitori e, considerata la complessità e l’evoluzione della giurisprudenza in materia di responsabilità scolastica, compensa integralmente le spese di lite e quelle per la consulenza tecnica d’ufficio tra tutte le parti coinvolte.
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