Lezioni private e ripetizioni: la flat tax al 15% per i docenti entra nel nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Le regole dal 2027

Dare ripetizioni pomeridiane è una pratica frequente tra il personale scolastico; un sistema utile per integrare lo stipendio aiutando i ragazzi in difficoltà con lo studio.
Dal punto di vista fiscale, però, come ci si regola? Le agevolazioni sulle tasse per i compensi extra trovano finalmente una sistemazione definitiva: con il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, introdotto di recente dal D.Lgs. 117/2026, le vecchie disposizioni vengono riordinate e messe a sistema per fare chiarezza.
La novità del riordino normativo
L’intero impianto del nuovo TUIR debutterà ufficialmente a partire dal 1° gennaio 2027. Il cambiamento principale riguarda l’organizzazione delle leggi dello Stato; le percentuali da pagare per gli insegnanti restano invece invariate.
L’agevolazione fiscale abbandona il suo precedente status di norma frammentata, legata alla vecchia Legge di Bilancio del 2018, per essere assorbita stabilmente nel corpo centrale delle regole tributarie italiane. Il legislatore ha fissato queste disposizioni all’interno dell’Articolo 231, confermando in toto l’impostazione della misura.
I requisiti per accedere all’agevolazione
Le regole di base per beneficiare dello sconto fiscale rimangono le stesse. La misura è rivolta esclusivamente ai docenti titolari di cattedra, senza alcuna distinzione legata all’ordine o al grado della scuola in cui prestano servizio.
Sui compensi incassati tramite le lezioni private e ripetizioni, lo Stato applica un’aliquota fissa del 15 per cento. Questa percentuale ridotta agisce come “imposta sostitutiva”, andando ad azzerare tre diverse voci che normalmente graverebbero sulle entrate del lavoratore:
- l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);
- le addizionali regionali;
- le addizionali comunali.
La libertà di scelta tra i regimi fiscali
L’adesione a questa specifica tariffa al 15 per cento non costituisce in alcun modo un obbligo. Il docente, infatti, conserva la totale libertà di farsi i propri conti in tasca in base alla personale situazione economica.
Il nuovo Articolo 231 ribadisce infatti la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. Scegliendo questa via tradizionale, i proventi delle ripetizioni pomeridiane andranno semplicemente a sommarsi al reddito da lavoro dipendente, ricadendo nei classici scaglioni Irpef progressivi.
Scadenze identiche e burocrazia
Come e quando si versa questa imposta? Non ci sono date nuove da segnare sul calendario. Il pagamento della tassa al 15 per cento deve essere effettuato rispettando l’identico termine stabilito per il versamento dell’Irpef.
La gestione operativa delle procedure spetta direttamente all’Agenzia delle Entrate. Sarà un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia a definire le istruzioni esatte per comunicare la scelta dell’opzione e per versare le quote di acconto e di saldo.
Il testo di legge chiarisce un ultimo aspetto fondamentale per la tranquillità del contribuente: la gestione della flat tax per le ripetizioni segue le ordinarie disposizioni previste per le imposte sui redditi per quanto concerne:
- le fasi di liquidazione e accertamento;
- la riscossione e le procedure di rimborso;
- l’applicazione delle sanzioni, degli interessi e il contenzioso.
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