Economia

In Piemonte l’accesso alla professione di estetista scatena lo scontro

È scontro in Piemonte tra alcune agenzie formative accreditate e la Regione per le modalità di accesso alla professione di estetista. Con la determinazione dirigenziale 422/2013, la Regione aveva stabilito che, al termine del percorso Iefp (Istruzione e Formazione Professionale), con un unico esame potevano essere rilasciati il diploma professionale Iefp e l’abilitazione all’esercizio della professione di estetista. Tramite la determinazione dirigenziale 68/a1504D/2026 dello scorso febbraio, la Regione ha stabilito che, al termine del percorso Iefp per tecnico dei trattamenti estetici e per tecnico dell’acconciatura, debbano essere sostenuti due esami: uno relativo al percorso formativo e l’altro abilitante alla professione.

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Il ricorso al Tar

Contro tale provvedimento tre agenzie formative accreditate hanno presentato un ricorso al Tar che, con ordinanza pubblicata il 13 maggio, ha stabilito di trattare la questione nel merito il prossimo 24 novembre. Successivamente, il 26 giugno il Consiglio di Stato ha deciso la sospensione degli esami abilitativi e delle abilitazioni già rilasciate, fino alla decisione del Tar.

Secondo il ricorso, in base alla legge 1/1990, il percorso formativo professionale non può coincidere con quello obbligatorio, ma deve svolgersi successivamente. Con la via indicata dal Piemonte, si crea una «sovrapposizione tra titolo di istruzione secondaria e requisito legale di accesso alla professione regolamentata, mediante un modello formativo che consente di conseguire l’abilitazione professionale all’esito di un percorso Iefp integrato da una prova finale di durata limitata».

Sempre secondo i ricorrenti, i percorsi di formazione disciplinati dalla legge 1/1990 sono basati su standard uniformi a livello nazionale a tutela della salute dell’utenza che la soluzione individuata dalla Regione Piemonte aggira introducendo un percorso formativo diverso che genera un effetto di «dumping formativo». I ricorrenti «non contestano l’esistenza dei percorsi Iefp né la competenza regionale nella programmazione dell’offerta formativa relativa all’obbligo di istruzione, ma esclusivamente l’utilizzo di tali percorsi quale modalità di accesso al titolo abilitante disciplinato dalla normativa statale». In pratica, ritengono che alle Regioni non sia consentito «creare nuovi e distinti corsi di qualificazione».

Inoltre, c’è anche un aspetto che riguarda la destinazione delle risorse perché «l’utilizzo del sistema Iefp quale base ordinaria per l’accesso al percorso abilitante …destina risorse pubbliche… alla costruzione di un percorso di accesso ad una professione regolamentata disciplinata dalla legge statale in assenza di una base normativa primaria che consenta tale integrazione».


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