Il caporalato non può essere escluso per il lavoratore assunto con auto e casa
Lo stato di bisogno del lavoratore sfruttato non può essere escluso, ai fini dell’affermazione del reato di caporalato, solo perché è regolarmente assunto, ha un’automobile, un’abitazione e se viene licenziato può avere accesso agli ammortizzatori sociali. La Cassazione accoglie così il ricorso della procura, contro la decisione del tribunale del riesame di annullare le misure cautelari nei confronti degli amministratori di fatto di una Srl, indagati per caporalato, in relazione al presunto sfruttamento degli addetti al rifornimento delle pompe di benzina, indagati per caporalato.
La posizione del Tribunale
Per il giudice di merito erano, infatti provate le condizioni di lavoro vessatorie, imposte a pena di licenziamento, con paghe ridotte, turni oltre quanto stabilito dai contratti, arbitrarie trattenute in busta paga, nessun aumento per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale e niente tredicesima e quattordicesima. Il Tribunale aveva, però, negato lo stato di bisogno, alla base del reato di caporalato previsto dall’articolo 603-bis del Codice penale. E questo perché tutti i lavoratori erano regolarmente assunti e, quindi, in caso di licenziamento, nelle condizioni di attivare le misure di sostegno all’occupazione previste dalla legge. Per il Tribunale poi erano soggetti «capienti» visto che avevano un’automobile, benchè «vetusta» e disponevano di un’abitazione. In funzione del lavoro svolto, anche perdendolo, potevano quindi avere «un minimo di vita dignitosa».
La posizione della Cassazione
Una decisione che la Suprema corte non condivide, partendo innanzitutto dalla nozione dello stato di bisogno che non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta. Ma come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Condizioni che vanno verificate caso per caso.
Sbagliato negare lo stato di bisogno in conseguenza della prospettiva della Naspi, in caso di licenziamento o, peggio di dimissioni, perché il lavoratore deve sempre dimostrare, e il compito non è mai agevole, che sono state legittime, per accedere al beneficio di legge, che dura massimo due anni, ed è «pari alla metà delle settimane di contribuzione accumulate nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro (quattro anni durante i quali il lavoratore deve avere accumulato almeno tredici settimane di contributi). Se si considera – scrive la Cassazione – che la misura del beneficio è inferiore alla retribuzione (pari circa al 75% della stessa) e che la Naspi viene calcolata in base alle retribuzioni ufficialmente corrisposte (e ai contributi regolarmente versati)».
In questo quadro, è chiaro il danno che deriva al lavoratore a causa delle retribuzioni non dichiarate o corrisposte in misura inferiore a quella concordata. Considerazioni da fare nel valutare lo stato di bisogno, che porta ad accettare condizioni inique, sul quale pesa anche il reddito famigliare, l’eventuale coniuge e/o figli a carico, spese di prima necessità, comprese quelle per assicurare l’istruzione obbligatoria dei figli e la salute dei componenti il nucleo, mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione di residenza, e così via.
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