Puglia

Bari, Ncc con sede in provincia di Lecce sorpreso a sostare in una rimessa non autorizzata: multato

Non si allenta l’attività di controllo sulla regolarità del servizio degli NCC che operano sul territorio del Comune di Bari: dall’inizio dell’anno sono 23 le vetture NCC sottoposte a fermo amministrativo per 30 giorni in quanto risultate titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni italiani, che si sono viste applicare, inoltre, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 85 del Codice della strada (da 178 a 672 euro).

L’ultimo caso è stato accertato questa mattina dagli agenti del Nucleo di Polizia amministrativa della Polizia Locale di Bari e riguarda un NCC titolare di un’autorizzazione rilasciata da un Comune della provincia di Lecce. Il noleggiatore è stato sorpreso a sostare in maniera prolungata all’interno di un autoparco barese, nonostante non fosse autorizzato a utilizzare quella struttura come rimessa. La normativa prevede infatti che gli NCC abbiano una sede operativa e una rimessa nel Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio e possano disporre di ulteriori rimesse esclusivamente all’interno della provincia di appartenenza, in questo caso quella di Lecce. Nel corso del controllo effettuato questa mattina, 20 agosto, il conducente ha esibito un contratto di collaborazione con un tour operator con sede a Roma. Tale contratto, tuttavia, non costituisce titolo per sostare presso una rimessa situata al di fuori della provincia nella quale l’NCC è autorizzato a operare.

“L’attività di controllo sulle rimesse degli NCC coinvolge anche gli uffici amministrativi del settore Annona, Ecologia e Attività Produttive – commenta l’assessora Carla Palone -, impegnati a effettuare verifiche sulle istanze presentate dagli operatori che chiedono di poter disporre di una rimessa nel territorio comunale. Dall’inizio dell’anno, i controlli hanno evidenziato in almeno quattro casi la totale infondatezza della richiesta, poiché gli operatori interessati non risultavano più in possesso neppure dei requisiti necessari per il mantenimento del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune nel quale avevano sede”.




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