Lazio

il TAR del Lazio azzera il blocco agli scarichi di Leonardo

La burocrazia non può scaricare le proprie storiche inefficienze strutturali sulle spalle di chi produce, investe e rispetta le regole. È questo, in estrema sintesi, il fulcro della clamorosa sentenza con cui il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha sbrogliato un pericoloso nodo normativo che rischiava di paralizzare uno dei motori tecnologici più strategici della periferia est di Roma.

I magistrati di via Flaminia hanno accolto senza riserve il ricorso di Leonardo S.p.A., cancellando il provvedimento di divieto di scarico delle acque reflue e meteoriche che pendeva come una mannaia sul monumentale stabilimento di via Tiburtina, al chilometro 12.400.

L’intera vicenda somiglia da vicino a uno di quei paradossi kafkiani in cui il settore pubblico, incapace di garantire le proprie prestazioni elementari, finisce per sanzionare l’eccellenza privata. Nel cuore del polo industriale tiburtino, Leonardo concentra le sue attività più delicate e avanzate nei segmenti dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza cibernetica.

Un sito nevralgico per la sovranità tecnologica del Paese che, improvvisamente, si era visto negare il rinnovo della gestione dei flussi idrici durante la Conferenza dei Servizi convocata per l’Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Gli uffici di Palazzo Valentini, pur avendo vidimato senza riserve i parametri legati alle emissioni atmosferiche e all’impatto acustico, si erano inceppati sul capitolo idrico. Al centro della contesa, il destino delle acque destinate al reticolo idrografico del Fosso di Pratolungo.

Immagine di repertorio

La tesi della Città Metropolitana di Roma Capitale poggiava su una ricostruzione formale tanto rigida quanto penalizzante: data la natura pubblica del collettore comunale, l’ente sosteneva di non poter vigilare efficacemente sulla tracciabilità degli scarichi a valle dell’area, ipotizzando il rischio di sversamenti illeciti da parte di terzi e l’assenza di un depuratore pubblico centralizzato.

Una lettura che il TAR ha demolito punto per punto, richiamando l’amministrazione ai propri precisi doveri istituzionali. Nelle motivazioni della sentenza, i giudici hanno innanzitutto chiarito la reale natura tecnica del canale contestato: non una fognatura cittadina promiscua, bensì un’infrastruttura di mero transito che non solleva l’ente provinciale dalle sue responsabilità autorizzative.

Ma è sul piano del diritto comunitario che il verdetto assesta il colpo definitivo, evocando il principio cardine europeo del “chi inquina paga”.

Il verdetto parla chiaro: non è possibile sanzionare un operatore economico adducendo come pretesto la mancanza di un impianto di depurazione a valle, la cui edificazione e manutenzione rientrano per legge tra i compiti esclusivi della pubblica amministrazione.

Leonardo, dal canto suo, ha ampiamente dimostrato di possedere e gestire all’interno del proprio perimetro un sistema di pre-trattamento delle acque reflue industriali perfettamente moderno, efficiente e pienamente rispondente ai rigidi standard ambientali vigenti.

Il provvedimento d’interdizione della Città Metropolitana è stato così censurato per un macroscopico “difetto di motivazione”, costringendo le istituzioni romane a riaprire immediatamente il dossier e a riesaminare l’istanza del colosso industriale, uniformandosi ai dettami stabiliti dal tribunale.

Oltre all’obbligo di revisione dell’atto, l’ente pubblico è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in quattromila euro.

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