Umbria

il Tar boccia il limite dei 120 transiti


Cava di Monticchio, il Tar “salva” (in parte) le prescrizioni del Comune sul limite delle 35 tonnellate e la permanenza dei due sensori, ma sui 120 transiti il Comune dovrà rivedere i conti.

La sentenza riguarda il ricorso promosso dalla società contro il Comune di Perugia, con l’intervento dell’Associazione Osservatorio Borgogiglione, in merito alla variante dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di Monticchio – II stralcio, in località Colle del Cardinale. La vicenda riguarda tre prescrizioni imposte nel 2023: il limite di 35 tonnellate di capacità di carico dei mezzi, il tetto di 120 transiti giornalieri (pari a 58-60 mezzi al giorno) e l’obbligo di installare due sensori per il monitoraggio dei flussi e della velocità, uno a monte della cava e uno a valle della Villa del Cardinale.

La società aveva chiesto nel maggio 2024 la soppressione delle prime due prescrizioni e la riduzione a un solo sensore, offrendosi di finanziare interventi di adeguamento della strada vicinale, in particolare nel tratto prospiciente il muro di Villa Colle del Cardinale. Il Comune aveva risposto con un diniego nell’ottobre 2025, subordinando qualsiasi modifica alla realizzazione di “interventi infrastrutturali e non, su tutto il tratto viario”, da concordare preventivamente con gli uffici comunali. Da qui il ricorso, integrato da motivi aggiunti contro il parere sul sistema di monitoraggio.

La Marinelli aveva articolato cinque motivi: violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e contraddittorietà tra i due pareri dell’U.O. Mobilità (ottobre 2024 e luglio 2025); travisamento delle risultanze della conferenza di copianificazione, dalla quale – secondo la società – non sarebbe mai derivato il limite dei 120 transiti; impossibilità materiale di adeguare l’intera viabilità per i vincoli di tutela indiretta gravanti sulla Villa del Cardinale; illogicità e sproporzione delle prescrizioni, con richiamo all’assenza di rilievi di pericolosità da parte della Prefettura e alla circostanza che la strada è già percorsa dai mezzi pesanti diretti alla discarica di Borgogiglione; infine, violazione dell’articolo 41 della Costituzione e della legge regionale 2/2000, per la pretesa compressione della libertà d’impresa in un’attività estrattiva dichiarata prioritaria per il fabbisogno regionale.

Il collegio ha respinto il primo motivo, escludendo violazioni delle garanzie partecipative: il secondo parere dell’U.O. Mobilità, osserva il Tar, valuta elementi introdotti dalla stessa ricorrente con le osservazioni.

Il cuore della sentenza è però l’esame congiunto del secondo e del quarto motivo, accolti solo in parte. Il Tar ha ricostruito l’iter del riconoscimento del giacimento: la delibera consiliare n. 63 del 2011 dava atto che “gli aspetti critici legati alla viabilità… sono stati superati” e che le previsioni non avrebbero comportato incremento del traffico; la scheda informativa indicava 85 mezzi pesanti in uscita al giorno e il verbale della conferenza di copianificazione del 19 giugno 2012 parlava espressamente di “85 mezzi/giorno per un totale di 170 transiti”. Da qui la conclusione: il limite di 120 transiti imposto nel 2023 non trova appiglio nelle condizioni poste alla base dell’accertamento del giacimento, essendo stato ridotto sulla scorta del dato contingente del periodo 2019-2022 – anni peraltro “del tutto peculiari a causa della contrazione economica legata alla pandemia”. Su questo punto il provvedimento è annullato per una nuova valutazione del Comune.

Restano, invece, in piedi le altre due prescrizioni: il limite di 35 tonnellate corrisponde pienamente al dato posto alla base delle valutazioni del 2011-2012 (la relazione integrativa della società, precisa il Tar, “dichiaratamente integra e non sostituisce i precedenti atti”), mentre l’obbligo dei due sensori è posto a presidio del rispetto delle prescrizioni sui flussi.

Respinti anche il terzo e il quinto motivo. Quanto ai vincoli paesaggistici sulla Villa del Cardinale, il Tar rileva che i decreti del 2010 e del 2011 interessano solo una parte del tracciato: la condizione posta dal Comune, riferita a interventi “su tutto il tratto viario”, non implica necessariamente un’opera infrastrutturale nel tratto vincolato, potendosi realizzare manutenzione o segnaletica. Sul fronte costituzionale, il collegio ricorda che l’articolo 41 della Costituzione vieta l’iniziativa economica che rechi danno “alla salute, all’ambiente, alla sicurezza”: legittime dunque le limitazioni giustificate dalla sicurezza stradale, anche tramite i sensori per il rilevamento della velocità “mai collocati dalla società ricorrente”. Il Tar sottolinea, inoltre, che la Prefettura non ha escluso la pericolosità della strada, ma solo l’assenza dei requisiti specifici (traffico estremamente elevato e alta incidentalità) richiesti per i rilevatori automatici a fini sanzionatori, e che la ricorrente non ha provato la grave incidenza delle prescrizioni sulla prosecuzione dell’attività.

La questione torna ora a Palazzo dei Priori: la società potrà chiedere la revisione del tetto dei transiti giornalieri alla luce del dato storico dei 170 passaggi, mentre restano confermati il limite di carico dei mezzi e il doppio sistema di monitoraggio.


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