Finisce al Tar lo scontro per il posto da giudice di pace di Potenza, Melfi e Bella
Finisce al Tar lo scontro per il posto da giudice di pace di Potenza, Melfi e Bella: L’avvocato Del Monte impugna la seconda delibera di esclusione del Csm.
Finisce al Tar il diniego opposto dal Consiglio superiore della magistratura al ritorno nei ranghi della magistratura onoraria dell’avvocato Franco Del Monte, lucano di San Fele. Al centro del ricorso c’è una delibera con cui a febbraio l’organo di autogoverno delle toghe aveva confermato l’esclusione di Del Monte dal tirocinio per il conseguimento della nomina a giudice onorario di pace nelle sedi di Potenza, Melfi e Bella. Dopo aver annullato, sulla scorta di una serie di osservazioni dell’avvocato lucano, l’originaria delibera di esclusione, del 2024. Rispetto a questa conferma dell’esclusione, quindi, Del Monte ha contestato il richiamo al provvedimento con cui nel 2004 venne dichiarata la sua decadenza da un primo incarico di giudice onorario, e a un’accusa per falso in atto pubblico da cui in seguito è stato assolto.
GIUDICE DI PACE A POTENZA, MELFI E BIELLA: LA QUESTIONE DELL’INCOMPATIBILITÀ E L’INDIPENDENZA DELLA FUNZIONE
Per l’ufficio studi del Csm, però, la circostanza fondante di quella decadenza sarebbe stata un’altra, ovvero l’incompatibilità «per il contemporaneo svolgimento delle funzioni giurisdizionali e di quelle di consigliere comunale». «La previsione per cui “non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario” coloro i quali rivestono le cariche (…) trova la sua ragion d’essere certamente nell’esigenza di tutelare l’autonomia e l’indipendenza della funzione che il magistrato onorario è chiamato a svolgere, valori che impongo no una equidistanza dagli altri pubblici poteri e l’assenza di qualsiasi commistione o interferenza tra l’espletamento delle diverse funzioni». Così ancora l’ufficio studi del Csm che ha già approntato la difesa da opporre alle richieste di Del Monte al Tar.
LESIONE DELL’IMMAGINE E REQUISITI DI CONDOTTA INCENSURABILE
«Per tale via, dunque, il Consiglio ha collegato alla sussistenza di tali ipotesi una certa lesione dell’immagine di indipendenza ed imparzialità del magistrato onorario e/o un intralcio al regolare andamento del servizio, senza che al fine di quella valutazione sia necessario svolgere alcun accertamento sui concreti riflessi sull’attività giurisdizionale esercitata (…) del medesimo articolo e relativa all’esercizio di abituale attività professionale nel circondario in cui si svolgono le funzioni giudiziarie». «Sebbene diversamente connotata dalla revoca e dalla mancata conferma, dunque, anche la decadenza costituisce motivo di interruzione dell’incarico conferito al magistrato onorario, che viene deliberata dal Consiglio per “mancanze” per alcuni aspetti anche più gravi di quelle sanzionate con i primi due provvedimenti, in quanto direttamente afferenti ai requisiti necessari all’ammissione».
Prosegue l’ufficio studi. «Con specifico riferimento alla decadenza per incompatibilità (della quale qui si discute), poi, la previsione della stessa quale causa di esclusione vale anche a concretizzare il requisito della “condotta incensurabile”, consentendo di escludere dalla partecipazione soggetti che abbiano tenuto in passato una condotta lesiva dell’immagine di indipendenza ed imparzialità della magistratura e che per tale motivo non sono ritenuti idonei a fornire un ragionevole affidamento di credibilità nell’esercizio delle funzioni».
GIUDICE DI PACE A POTENZA, MELFI E BIELLA: LA DIFESA DEL CSM SULLA LEGITTIMITÀ DELLA DELIBERA
Il Csm ha approntato una difesa anche sul secondo motivo di ricorso di Del Monte, che ha definito «irrituale e postuma» la seconda delibera di esclusione dal tirocinio. «La motivazione della delibera impugnata (…) lungi dal tradursi in una “rappresentazione erronea e pregiudizievole della vicenda relativa alla decadenza” (come sostenuto dalla ricorrente), ha illustrato in maniera completa le ragioni sottese alla scelta effettuata dal Consiglio superiore», si legge nella relazione dell’ufficio studi. «E dà compiutamente atto del percorso (logico e coerente) seguito dall’organo di governo autonomo nel valorizzare, a fini escludenti, i fatti posti alla base della decadenza».
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