Ferie, quando è possibile usufruirne? Regole, finestre temporali e differenze tra docenti e ATA

Il diritto alle ferie risponde alla necessità costituzionale di preservare il benessere psicofisico dei dipendenti, tutelandone la salute e favorendone la crescita personale. Trattandosi di un diritto a cui non è possibile rinunciare, la gestione dei periodi di riposo nella scuola solleva spesso molti interrogativi. Per fare chiarezza, in primo luogo diventa importante distinguere le regole applicate al corpo docente da quelle previste per i lavoratori dei profili ATA.
Per gli insegnanti di ogni ordine e grado a tempo indeterminato si deve fare riferimento agli art.13 c.9, art.15 c.2 CCNL 06-09 e alla legge 228/12: la richiesta delle ferie è strettamente legata al calendario scolastico. La regola generale prevede che il riposo possa essere goduto esclusivamente nei momenti di interruzione delle lezioni e delle attività didattiche. Sono esclusi i giorni occupati da adempimenti istituzionali quali scrutini, commissioni d’esame o valutazioni degli studenti.
Nello specifico, le finestre temporali utili includono:
- i giorni di settembre antecedenti l’avvio delle lezioni;
- le pause per le festività di Natale e di Pasqua;
- il lasso di tempo che va dal giorno successivo alla fine delle lezioni (stabilita a livello regionale) fino al 30 giugno, escludendo i giorni in cui sono fissati gli scrutini, gli esami o le altre attività collegiali programmate;
- i mesi di luglio e agosto, una possibilità riservata unicamente ai docenti con contratto a tempo indeterminato o con supplenza annuale (scadenza 31 agosto), a patto che non si sia impegnati negli esami di Stato.
Ferie durante le lezioni
Durante lo svolgimento delle lezioni, sia i docenti di ruolo che i supplenti possono richiedere fino a un massimo di 6 giorni di ferie (da scalare dal totale annuale). Questa concessione è però vincolata alla possibilità di essere sostituiti da colleghi già in servizio nella stessa scuola, senza che ciò comporti alcuna spesa economica aggiuntiva per l’istituto (come il pagamento di ore eccedenti).
In alternativa a questo meccanismo, i soli docenti di ruolo possono convertire questi 6 giorni in permessi per documentati motivi personali o familiari (anche autocertificati), andandoli a sommare ai 3 giorni di permesso retribuito previsti dal contratto.
Mancata fruizione per cause di forza maggiore
Se per ragioni di servizio non dipendenti dal docente, oppure per congedo di maternità obbligatorio, infortunio o malattia, non si riesca a consumare le ferie entro il 31 agosto, i giorni residui saranno recuperati durante l’anno scolastico successivo, ma sempre e solo nei periodi in cui le lezioni risultano sospese.
La disciplina per il personale ATA
Per il personale ATA a tempo indeterminato ci sono regole più flessibili e la normativa di riferimento è l’art.13 c.10 e 11 del CCNL 06-09: questi possono infatti fruire dei propri giorni di riposo durante tutto l’anno scolastico, d’intesa con le necessità organizzative della scuola e anche frazionando i giorni. L’unico vincolo programmatico impone che nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto vengano assicurati al dipendente almeno 15 giorni lavorativi di riposo continuativo.
Slittamento delle ferie al nuovo anno
Nel caso in cui motivi di servizio, problemi di salute, infortuni o maternità impediscano il godimento totale delle ferie entro la fine di agosto, il personale ATA potrà recuperare i giorni rimasti entro il mese di aprile dell’anno successivo, previo parere del DSGA. Se il blocco delle ferie dovesse prolungarsi ulteriormente per le medesime cause di forza maggiore, sarà possibile goderne anche oltre i limiti ordinari; l’amministrazione conserva comunque il potere di assegnarle d’ufficio se il lavoratore non presenta alcuna richiesta.
Calcolo dei giorni su base settimanale
Per il personale ATA, la pianificazione delle ferie tiene conto dell’articolazione dell’orario di lavoro:
- se l’orario settimanale è strutturato su 5 giorni anziché 6, il sabato (sesto giorno) viene comunque conteggiato come lavorativo per il calcolo delle ferie spettanti;
- quando i giorni di riposo vengono richiesti per frazioni inferiori alla settimana intera, ciascun giorno singolo viene calcolato con un coefficiente pari a 1,2 giorni rispetto al monte ore totale (30 o 32 giorni annuali).
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