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Esame di terza media, il TAR dice no ai genitori che contestano il 9: “Valutazione dei docenti è insindacabile. Nelle prove del figlio errori grammaticali e formule sbagliate”

Quando un ragazzo di terza media torna a casa con un bel 9 all’esame di Stato, per la maggior parte delle famiglie è motivo di orgoglio. Per i genitori del minore, invece, quel punteggio è sembrato una sorta di beffa.

Nella loro convinzione, il figlio aveva dimostrato preparazione da dieci e lode in tutte le prove scritte. Così hanno fatto ciò che sempre più famiglie italiane sembrano disposte a tentare: hanno portato la scuola in tribunale. Il Tar della Campania, con la sentenza numero 1147/2026 depositata lo scorso 15 giugno, ha però spento ogni speranza, dichiarando il ricorso irricevibile per un solo giorno di ritardo e, nel merito, ribadendo che i giudici non possono sostituirsi ai professori quando si tratta di valutare un tema o un problema di matematica.

Il caso

Tutto comincia nell’estate del 2025, quando il minore sostiene l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. La Commissione, riunita in seduta plenaria il 26 giugno, ratifica il voto finale proposto dalla II sottocommissione: 9 decimi. Il risultato è frutto di una media ponderata che tiene conto del percorso scolastico pregresso e delle performance nelle singole prove.

Lo studente aveva riportato 9 su 10 nella prova scritta di italiano, 9 su 10 in quella di matematica, 9 su 10 nella prova di lingua comunitaria, mentre al colloquio orale aveva ottenuto il massimo, 10 su 10. Il voto di ammissione, costruito sul curriculum degli anni precedenti, era pari a 9,125 su 10. La media aritmetica di questi cinque valori, arrotondata secondo le regole previste dal decreto legislativo 62 del 2017, aveva restituito il 9 finale.

I genitori non hanno accolto la valutazione. Il 26 settembre 2025 hanno notificato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, depositando gli atti il 3 ottobre successivo. L’impugnazione era diretta contro il verbale finale della Commissione, la scheda personale del candidato resa pubblica il 30 giugno, e i voti specifici attribuiti a ciascuna prova scritta, oltre a tutti i verbali preparatori del Consiglio di Classe e della Commissione.

Secondo i ricorrenti, il ragazzo avrebbe dovuto ottenere il 10 in ognuna delle tre prove scritte. A sostegno della tesi, hanno minuziosamente analizzato le griglie di valutazione, segnalando per ogni voce di valutazione delle presunte incongruenze e illogicità che, a loro dire, avrebbero inficiato l’intero procedimento di correzione.

L’Amministrazione scolastica, rappresentata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto dell’istanza. Nel frattempo, il 22 ottobre 2025, i ricorrenti hanno rinunciato alla richiesta di sospensiva presentata in via cautelare, decidendo comunque di proseguire il giudizio di merito per ottenere l’annullamento del voto.

Le motivazioni del giudice

Il primo scoglio che i ricorrenti si sono trovati davanti è stato di natura processuale, e si è rivelato insormontabile. I giudici hanno accolto l’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato, rilevando che il ricorso era stato notificato il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati. “Il ricorso è irricevibile in quanto notificato il trentunesimo giorno successivo a quello di formalizzazione della valutazione dell’alunno e di pubblicazione dei risultati”, si legge nella sentenza. Il termine di decadenza per impugnare gli atti degli esami di Stato è di trenta giorni e decorre dalla data in cui l’atto viene formalmente portato a conoscenza degli interessati. Nella fattispecie, i risultati erano stati resi noti il 30 giugno 2025, con la pubblicazione della scheda personale del candidato. La notifica del ricorso, avvenuta il 26 settembre, superava di un giorno il termine, rendendo l’azione giudiziale inammissibile a prescindere dalla fondatezza o meno delle censure.

Ma il Tar non si è fermato alla questione formale. Pur potendo limitarsi a dichiarare l’irricevibilità, il collegio ha esaminato nel merito le doglianze relative alle prove scritte, offrendo così un’importante chiarificazione sui limiti del controllo giudiziale sugli atti valutativi della scuola. “In ogni caso, risultano comunque infondate le censure relative alla valutazione delle prove scritte, anche a voler prescindere dai profili di inammissibile sindacato sulla discrezionalità tecnica di cui gode la Commissione d’esame”, scrivono i giudici.

Con questa espressione, il tribunale richiama un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa: le valutazioni espresse da una commissione d’esame sono manifestazioni di discrezionalità tecnica, ovvero di quella particolare capacità di giudizio che la legge affida a soggetti dotati di specifica competenza nella materia. Il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dei commissari, ma può intervenire solo in presenza di errori macroscopici, di illogicità manifeste o di travisamento dei fatti, ipotesi che nel caso di specie non ricorrono.

Scendendo nel dettaglio delle singole prove, la sentenza offre una motivazione puntuale per ciascuna censura. Per la prova scritta di italiano, i genitori contestavano l’attribuzione di 4 su 5 anziché 5 su 5 alla voce della griglia relativa alla “correttezza grammaticale”. I giudici hanno ritenuto la scelta della Commissione pienamente giustificata, alla luce degli errori rilevati nell’elaborato: “segnalati in più punti errori grammaticali nell’utilizzo delle lettere maiuscole o minuscole nonché imprecisioni lessicali e contenutistiche, frasi fatte, indice di una non approfondita conoscenza dell’argomento”. Analogamente, per la voce “pertinenza, rigorosa conoscenza dei contenuti”, il punteggio di 4 su 5 invece del 5 richiesto è stato ritenuto coerente con la presenza di frasi fatte e di una conoscenza non approfondita, elementi che depongono a sfavore del massimo punteggio.

Sulla prova scritta di matematica, il ragionamento del tribunale si fa altrettanto serrato. La Commissione aveva assegnato 3 su 5 alla voce “applicazione formule e tecniche operative”, laddove i ricorrenti ritenevano dovuto almeno un 4 su 5. I giudici hanno individuato la ragione della scelta nelle “non precise rappresentazioni grafiche che accompagnano l’elaborato”. Un altro punto contestato riguardava il punteggio di 3 su 5, anziché 4 su 5, per la voce relativa a “interpretazione e utilizzo del linguaggio specifico”.

Anche in questo caso, la sentenza spiega che la decisione della Commissione trova fondamento nella stesura dell’elaborato, che “non rispetta in alcun modo l’ordine tradizionale della quadrettatura del foglio (un quadretto, un numero), essenziale ai fini della padronanza nella rappresentazione matematica del ragionamento seguito”.

Ma il passaggio più significativo riguarda la soluzione del problema: “non è stata applicata correttamente la formula di calcolo dell’altezza, con conseguenti erroneità dei risultati riferiti al volume e al peso non corretti, segnalati nella correzione dell’elaborato”. Di fronte a un errore nei calcoli, diventa difficile sostenere che il punteggio dovesse essere più alto.

Per quanto riguarda la prova di lingua straniera, il collegio ha dichiarato l’improcedibilità delle censure, con un ragionamento di tipo aritmetico che rivela tutta la sua concretezza. I ricorrenti contestavano anche quel voto, ma i giudici hanno osservato che, anche volendo accogliere le loro doglianze e ipotizzare un miglioramento del punteggio in quella singola prova, il voto finale complessivo non cambierebbe. Il calcolo del voto dell’esame di Stato, disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo 62 del 2017, si basa sulla media aritmetica esatta tra i cinque voti (le tre prove scritte, il colloquio orale e il voto di ammissione).

L’arrotondamento all’unità superiore scatta solo quando la frazione decimale è pari o superiore a 0,5. Nella fattispecie, anche attribuendo un ipotetico 10 alla prova di lingua straniera al posto del 9, la media complessiva non raggiungerebbe la soglia per ottenere il 10 finale. Un calcolo che trasforma una questione valutativa in una pura operazione matematica, rendendo di fatto ininfluente la contestazione su quella specifica prova.

La decisione finale del Tar è chiara: il ricorso viene respinto in quanto irricevibile e, comunque, infondato in parte e improcedibile per il resto. Le spese di lite vengono compensate tra le parti, una scelta che il tribunale motiva con l’equità, considerata la natura della controversia e la complessità delle questioni affrontate.

La valutazione scolastica, pertanto, resta affidata alla competenza e alla discrezionalità tecnica delle commissioni, e può essere censurata solo in presenza di vizi gravi e manifesti, che nella vicenda del ragazzo di  non sono stati riscontrati.


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