Assegno per il Nucleo Familiare, nuovi limiti di reddito dal 1° luglio 2026: rivalutazione dell’1,4%

INPS aggiorna le soglie reddituali per l’ANF valide fino al 30 giugno 2027. Dopo l’introduzione dell’Assegno unico, la prestazione resta prevista solo per nuclei senza figli e orfani, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti.
Dal 1° luglio 2026 cambiano i livelli di reddito familiare per l’Assegno per il Nucleo Familiare. INPS, con la circolare n. 61 del 26 maggio 2026, ha aggiornato le soglie valide per il periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 30 giugno 2027, applicando la rivalutazione annuale prevista dalla normativa.
L’adeguamento è stato calcolato sulla base della variazione dell’indice FOI ISTAT, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi. Tra il 2025 e il 2024 la variazione è stata pari al +1,4%.
A chi si applica ancora l’ANF
L’aggiornamento non riguarda tutti i nuclei familiari. Dopo l’introduzione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico, dal 1° marzo 2022 l’ANF non si applica più ai nuclei con figli e orfani.
La prestazione continua quindi a essere riconosciuta solo per nuclei composti da familiari diversi dai figli e dagli orfani: coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. Per queste categorie INPS ha rivalutato i livelli di reddito e gli importi mensili collegati.
Le tabelle aggiornate
La rivalutazione interessa le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D, che individuano i limiti reddituali e gli importi spettanti in base alla composizione del nucleo familiare.
Le nuove tabelle sono allegate alla circolare INPS e dovranno essere utilizzate per determinare gli importi mensili dell’Assegno per il Nucleo Familiare dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027.
Gli stessi livelli di reddito valgono anche per il calcolo degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Il meccanismo di rivalutazione
La normativa prevede che i livelli di reddito per l’ANF siano aggiornati ogni anno, con decorrenza dal 1° luglio, in base alla variazione dell’indice FOI ISTAT. Per il nuovo periodo di riferimento, l’aumento dell’1,4% determina quindi l’adeguamento delle soglie e degli importi collegati alla prestazione.
Source link




