Economia

Garanzia di parti riciclate, riuso e rottamazione: le novità sui veicoli fuori uso

Veicoli fuori uso: partenza a tappe per i nuovi obblighi sul ciclo di vita con il modello standard di certificato di rottamazione e maggiori informazioni su etichettatura di parti, componenti e materiali. Da oggi, 13 agosto, è in vigore il regolamento (Ue) 2026/1738 ma l’operatività non è immediata. Secondo i dati della Commissione Ue, nell’Unione europea oltre 12 milioni di veicoli l’anno diventano rifiuti, e altri 3,5 milioni circa svaniscono nel nulla: cancellati dai registri, dispersi tra esportazioni mascherate da usato e demolizioni fuori controllo. Un’emorragia destinata a fermarsi proprio con l’azione del regolamento (Ue) 2026/1738 dell’8 luglio 2026. La sua operatività scatta, in via generale, dal 1° settembre 2028; però occorre iniziare a prepararsi perché se un veicolo vetusto deve essere mantenuto in vita la voce «G13 – Circolarità» diventa requisito di omologazione.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Il nuovo regolamento

Il regolamento abroga le direttive 2000/53/CE (veicoli fuori uso) e 2005/64/CE (omologazione veicoli e riutilizzabilità, riciclabilità, recuperabilità) e interviene su: requisiti di circolarità per progettazione e produzione (riutilizzabilità, riciclabilità, recuperabilità e contenuto riciclato) verificati in sede di omologazione; informazione ed etichettatura di parti, componenti e materiali; responsabilità estesa del produttore (Epr) con raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso; esportazione dell’usato verso Paesi extra Ue e non del fuori uso. I veicoli devono essere progettati per facilitare: smontaggio e sostituzione dei componenti; riciclo dei materiali. Entro settembre 2029 i costruttori devono elaborare una strategia di circolarità elencando le azioni che intendono porre in essere per adempiere agli obblighi “circolari” imposti dalla disciplina. Dovranno anche dichiarare la quota di contenuto riciclato; fornire informazioni su rimozione e sostituzione di parti; uso della nomenclatura dell’allegato VII per etichettare i materiali.

Le altre scadenze

Entro il 31 agosto 2029 ogni Stato membro istituisce il registro dei produttori. Per gli impianti scattano prescrizioni su depurazione, rimozione di parti prima della frantumazione, commercio di ricambi usati o rigenerati e divieto di discarica per i rifiuti non inerti (per esempio, parti in gomma). I nuovi obblighi di raccolta, bonifica e rimozione preventiva di componenti riguarderanno dal 1° settembre 2028 autovetture e veicoli commerciali leggeri (categorie M1 e N1). Dal 1° settembre 2031 si estenderanno a veicoli pesanti e rimorchi (categorie M2, M3, N2, N3, O) e due/tre ruote, quadricicli (L). Dal 1° settembre 2032 scatteranno le prescrizioni su riciclabilità, riutilizzabilità e recuperabilità dei veicoli: l’85% della massa del veicolo dovrà essere riutilizzabile o riciclabile e almeno il 95% riutilizzabile o recuperabile.

Fino al 31 agosto 2032 si applica il Dm Trasporti 3 maggio 2007, attuativo della direttiva 2005/64/Ce. Da quella data debutta il passaporto digitale di circolarità del veicolo. Inoltre, scatta l’obbligo di impiegare, nella realizzazione della vettura, una quota di plastica riciclata pari al 15% del totale (25% nel 2036).

Di questa quota, almeno il 20% sarà da riciclo a “ciclo chiuso”, cioè da veicoli fuori uso. La Commissione potrà estendere l’obbligo ad acciaio, alluminio, magnesio e materie prime critiche. Sugli obblighi Epr, i produttori sono resi finanziariamente e organizzativamente responsabili dell’intero ciclo di vita del veicolo, inclusa la fase di fine vita, con obbligo di raccolta gratuita del veicolo fuori uso e avvio a trattamento presso impianti autorizzati.


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