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La Corte Costituzionale abbatte la “doppia sanzione” per i reati contro la pubblica amministrazione: condannato per corruzione? Ora la sanzione deve essere proporzionata

La riparazione pecuniaria obbligatoria era incostituzionale: i giudici cancellano la norma che imponeva il pagamento del doppio, violando il principio di proporzionalità.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.108 depositata il 18 giugno, ha dichiarato illegittimo l’articolo 322-quater del codice penale. La norma, introdotta nel 2015 e modificata nel 2019, imponeva ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione il pagamento di una somma pari al prezzo o al profitto del reato, in aggiunta alla confisca obbligatoria degli stessi importi.

Un sistema che, secondo i giudici della Consulta, finiva per raddoppiare il sacrificio patrimoniale del condannato, senza alcuna possibilità per il giudice di adeguare la misura alla gravità concreta del fatto o alle condizioni economiche dell’imputato.

La decisione, destinata ad avere effetti immediati sui processi in corso, colpisce anche l’articolo 165 del codice penale nella parte in cui subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento di quella che la Corte ha definito una “sanzione punitiva” camuffata da riparazione.

Il caso

Tutto parte da un militare della Guardia di Finanza, condannato in primo e secondo grado per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione. Secondo l’accusa, l’uomo aveva ricevuto 5.000 euro in cambio di un’attività di verifica fiscale su una società. La condanna gli aveva già imposto il versamento della stessa somma a titolo di confisca, come previsto dall’articolo 322-ter del codice penale. Ma non era finita qui: il giudice aveva disposto anche il pagamento di ulteriori 5.000 euro a titolo di riparazione pecuniaria in favore del corpo di appartenenza, esattamente come prescritto dall’articolo 322-quater.

L’imputato, attraverso il ricorso in Cassazione, ha contestato questa duplicazione. La sesta sezione penale della Corte, pur ritenendo infondati gli altri motivi di ricorso relativi al merito della vicenda, ha deciso di sollevare la questione di costituzionalità proprio su quella norma che obbligava al doppio pagamento.

Il dubbio dei giudici era semplice, ma radicale: quella riparazione pecuniaria, che il legislatore aveva presentato come uno strumento per risarcire l’amministrazione danneggiata, nella pratica funzionava come una vera e propria sanzione aggiuntiva. Perché veniva applicata automaticamente, senza che il giudice potesse valutarne la proporzione rispetto al caso concreto, e si sommava non solo alla confisca ma anche al risarcimento del danno e al danno erariale, con il rischio concreto di trasformare una condanna in un macigno economico insostenibile.

Le motivazioni del giudice

La Consulta ha seguito il ragionamento della Cassazione, ma lo ha portato ancora più a fondo. Il punto centrale della decisione sta nella natura sostanzialmente punitiva di quella riparazione pecuniaria. I giudici hanno esaminato la norma e l’hanno trovata distante anni luce da una vera riparazione del danno.

La misura, infatti, veniva disposta d’ufficio, senza che la parte danneggiata ne facesse richiesta. Il suo importo era fissato dalla legge in base al prezzo o profitto del reato, senza alcun rapporto con il danno effettivamente subito dall’amministrazione. Soprattutto, la legge precisava che il pagamento lasciava “impregiudicato il diritto al risarcimento del danno”, consentendo così al condannato di ritrovarsi a pagare la stessa cifra più volte: una volta come confisca, una come riparazione, una come risarcimento all’amministrazione e magari un’altra ancora come risarcimento per il danno all’immagine.

“La riparazione pecuniaria ha, da un lato, effetti ultracompensativi nei confronti dell’amministrazione danneggiata e, dall’altro, effetti nei confronti del condannato che eccedono il ripristino della sua situazione patrimoniale antecedente al reato”, scrivono i giudici nella sentenza (Corte Costituzionale, n. 108/2026). In altre parole, non si trattava di rimettere le cose a posto, ma di infliggere una punizione in più su un sistema sanzionatorio già pesante.

La Corte ha richiamato il principio di proporzionalità della pena, sancito dall’articolo 27 della Costituzione e dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Un principio che impone che qualsiasi sanzione, anche se non formalmente chiamata “pena”, sia commisurata alla gravità concreta del fatto e possa essere adattata dal giudice al caso specifico.

L’articolo 322-quater violava questo principio per due ragioni. Primo: non consentiva al giudice di graduare l’importo in base alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, al numero dei concorrenti o al grado di partecipazione di ciascuno. Secondo: non permetteva di tenere conto delle condizioni economiche del condannato, rendendo di fatto la sanzione più pesante per i meno abbienti e irrisoria per i ricchi.


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